Civile

Randagismo, se nel Comune c'è il canile per i danni risponde solo la Asl

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di Andrea Alberto Moramarco

I danni provocati dall'aggressione di cani randagi sono risarciti in via concorrente dal Comune e dall'Asl. Tuttavia, la responsabilità è ascrivibile totalmente all'ente locale se nel territorio comunale non è stato predisposto un canile; alla struttura sanitaria, invece, se, nonostante la presenza di un'apposita struttura di ricovero degli animali, questa non abbia provveduto all'accalappiamento dei cani randagi. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Lecce 1850/2015.

Il caso - Lo sfortunato protagonista della vicenda è un signore il quale, mentre era alla guida della propria bicicletta, era stato aggredito da tre cani randagi, cadendo e riportando delle ferite. In seguito, costui citava dinanzi al Giudice di pace il Comune e la Asl per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La questione da affrontare per il giudice non togato era quella della corretta ripartizione della responsabilità tra i due enti sulla base della lLegge quadro in materia di randagismo (legge 281/1991), in base alla quale grava sul Comune il compito di provvedere alla costruzione ed al ricovero dei cani randagi presso canili comunali, mentre alle Asl era assegnato il compito di controllo. E per il Giudice di pace, nel caso di specie, a risarcire i danni doveva essere solo la Asl, poiché il Comune aveva assolto il proprio compito adibendo a canile un'apposita struttura municipale.

La responsabilità per i danni cagionati da cani randagi - In appello il Tribunale conferma la decisione di primo grado e spiega in che modo deve essere ripartita la responsabilità per i danni provocati ai passanti dai cani randagi e quali sono le funzioni che l'ente locale e l'azienda sanitaria sono tenuti a svolgere. In sostanza, il primo deve vigilare sul territorio e predisporre delle strutture atte al ricovero dei cani, nonché le risorse economiche per la custodia degli animali; la seconda deve recuperare i cani randagi e prestare attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria.
E il regime di responsabilità segue questo quadro di ripartizione delle competenze, specificandosi in maniera concorrente o meno a seconda delle circostanze del caso concreto: se il Comune non ha predisposto un canile, sarà lo stesso ente locale a risarcire i danni provocati dagli animali; se, invece, una simile struttura è presente nel territorio comunale, allora sarà l'Asl a dover rispondere per la mancanza di recupero di randagi di cui sia stata segnalata la presenza sul territorio.

Tribunale di Lecce - Sezione I civile - Sentenza 14 aprile 2015 n. 1850

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