Società

Rassegna giurisprudenziale in materia di procedure concorsuali minori

Selezione di massime ufficiali estrapolate da pronunce della Suprema Corte di cassazione emesse in materia di procedure concorsuali minori

Rossana Mininno

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E CREDITI MUNITI DI PRIVILEGIO GENERALE

Cass. civ., Sez. VI-1, 18 febbraio 2021, n. 4270, rv. 660587 - 01:
In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E CREDITI PRELATIZI

Cass. civ., Sez. VI-1, 20 agosto 2020, n. 17391, rv. 658719 - 01:
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E SPESE DELLA PROCEDURA

Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105, rv. 656614 - 01:
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 202 del 2014, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012.

PIANO DEL CONSUMATORE E DILAZIONE DEI PAGAMENTI

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544, rv. 655779 - 01:
E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E CREDITI PRELATIZI

Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834, rv. 654540 - 01:
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATO E CREDITORE INSODDISFATTO ESTRANEO ALL'ACCORDO

Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13850, rv. 654044 - 01:
Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SINDACATO DEL TRIBUNALE

Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064, rv. 653696 - 01:
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SUCCESSIVA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2019, n. 10106, rv. 654171 - 01:
La domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, l.fall. è ammissibile anche dopo che sia stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dal medesimo imprenditore, in quanto il principio di alternatività delle procedure concorsuali, di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., non trova applicazione nel caso di consecuzione delle stesse, restando preclusa al debitore – quando non abbia ottenuto l'ammissione al concordato ovvero l'omologa di un accordo – soltanto la possibilità di ripresentare nel biennio successivo una nuova domanda di concordato cd. con riserva.

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