Reato di associazione con finalità di terrorismo: configurabilità della condotta di partecipazione
Delitti contro la personalità dello Stato - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - Elementi costitutivi - Idea eversiva - Non è sufficiente.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p., che è un reato di pericolo presunto, non basta l'idea eversiva se non è accompagnata da programmi, propositi, comportamenti violenti, che anzi riceve tutela proprio dall'assetto costituzionale democratico e pluralistico che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Perché si configuri il reato è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma - comune tra i partecipanti - finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 settembre 2018 n. 40348
Sicurezza pubblica e forze di polizia - Terrorismo - Reati contro la personalità dello Stato - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale - Partecipazione - Caratteristiche.
Per la configurabilità della condotta di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo internazionale (articolo 270 bis, comma 2, del c.p.) non è sufficiente l'adesione del singolo a proposte in incertam personam - quelle del sodalizio internazionale -, giacché l'adesione deve essere accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa di essa da parte della struttura internazionale, ossia è necessario che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di «poter contare» su un determinato soggetto. Diversamente si rischierebbe di considerare “partecipi” all'organizzazione internazionale (ad esempio, l'Isis) anche coloro che con lo Stato islamico non hanno nessun contatto, ovvero soggetti la cui esistenza è ignota al gruppo “madre”, che si limitino ad avere rapporti di mera condivisione di informazioni mediante i social network.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 marzo 2018 n. 14503
Reati contro la personalità dello Stato - Associazione con finalità di terrorismo e di eversione - Attività di proselitismo ed indottrinamento - Insufficienza.
L'attività di indottrinamento finalizzata al proselitismo non consente di ravvisare quegli atti di violenza il cui compimento costituisce specifico oggetto dell'associazione terroristica o eversiva. L'opera di indottrinamento può costituire elemento da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 270 bis c.p. a condizione che vi siano elementi concreti che rivelino l'esistenza di un contatto operativo reale tra il singolo e la struttura che consenta di tradurre in atti i propositi di violenza ideologica.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 settembre 2018 n. 40348
Reati contro la personalità dello Stato - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - Associazioni sovversive - Elementi costitutivi - Indicazione - Mera attività di proselitismo - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità e abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata a inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità a unirsi ai combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'articolo 270-bis cod. pen., individuando una serie di indici della limitata operatività del gruppo e sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, potendo costituire precondizione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 14 novembre 2016 n. 48001