Recesso dalla Sas, reddito imputato al socio fino all’iscrizione nel Registro imprese
La risposta a interpello 306: il mutamento della compagine acquisisce efficacia fiscale con l’intervenuta iscrizione
In caso di recesso di un socio di società persone, non ancora iscritto al Registro delle imprese a fine esercizio, l’imputazione del reddito avviene «per trasparenza» (e pro quota) anche in capo al socio receduto, poiché il mutamento della compagine acquisisce efficacia fiscale con l’intervenuta iscrizione. È la risposta fornita dalle Entrate (interpello 306), relativamente ad una fattispecie che, nella pratica, è tutt’altro che rara.
Una socia accomandante comunicava, tramite raccomandata A/R, nel mese di luglio 2019 alla Sas (di cui era titolare di una quota del 50%) e al socio accomandatario, il suo recesso, ma quest’ultimo non provvedeva alla iscrizione al Registro imprese, prescritta dall’articolo 2390, comma 1, del Codice civile. In base all’articolo 2190 del Codice civile, se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il giudice del registro può ordinarla con decreto. Ed in effetti, nel caso di specie, il procedimento giudiziario si conclude con l’ordine di iscrizione (e pubblicazione) del recesso, con decreto datato 11 dicembre 2019, divenuto definitivo il 13 febbraio 2020.
Si pone il tema di attribuire il reddito per trasparenza al termine del periodo d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 5 Tuir e della risoluzione n. 157/E/2008: integralmente al socio accomandatario o ancora nella misura del 50% ad entrambi i soci?
L’Agenzia ricorda, da un lato, che il recesso costituisce negozio giuridico unilaterale recettizio a forma libera (con effetto, quindi, nei confronti della società e dei soci non appena giunge a loro conoscenza), ma, dall’altro, che, ai sensi dell’articolo 2300, comma 3, del Codice civile, le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi (tra cui l’Amministrazione finanziaria), a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Con direttiva del 27 aprile 2015 il Mise ha confermato che è l’iscrizione nel registro delle imprese della notizia del recesso ordinata dal Tribunale ad assumere l’efficacia pubblicitaria di cui all’articolo 2193 del Codice civile.
Ne consegue che, nel caso oggetto di interpello, poiché tale iscrizione è avvenuta nel 2020, il reddito del periodo d’imposta 2019 va imputato ancora al 50%, ossia facendo riferimento alla situazione anteriore al recesso. Coerentemente la Cassazione (ordinanza 18829/2020 e sentenza 19797/2015) ha sentenziato che fino all’avvenuta iscrizione del recesso al registro imprese resta ferma la responsabilità per debiti sociali, anche sopravvenuti alla data della comunicazione alla società.