La lotta al greenwashing sta progressivamente diventando uno dei principali terreni di evoluzione del diritto europeo della sostenibilità. Negli ultimi anni, infatti, la crescente diffusione di dichiarazioni ambientali utilizzate dalle imprese per valorizzare prodotti, servizi e strategie industriali ha evidenziato la necessità di costruire un sistema normativo capace di distinguere le informazioni ambientali effettivamente verificabili da quelle fondate su mere autodichiarazioni o su criteri poco trasparenti. In questo contesto si inserisce la direttiva 2023/2413/UE (Renewable Energy Directive III - RED III), uno dei più rilevanti interventi normativi adottati dall’Unione europea nel quadro della transizione energetica e del Green Deal europeo.
Sebbene la direttiva sia stata concepita principalmente per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e rafforzare gli obiettivi di decarbonizzazione, la sua portata va ben oltre il settore energetico. La RED III introduce, infatti, un articolato sistema di compliance ambientale che incide direttamente sulla credibilità delle dichiarazioni di sostenibilità formulate dalle imprese e, più in generale, sul contrasto alle pratiche di greenwashing.
Il fenomeno assume oggi una rilevanza non soltanto reputazionale, ma anche economica e concorrenziale. Dichiarazioni ambientali non verificabili rischiano infatti di alterare il corretto funzionamento del mercato interno, compromettere la fiducia dei consumatori e generare vantaggi competitivi indebiti per gli operatori che presentano come sostenibili prodotti o processi privi di reali requisiti ambientali. La qualità e l’affidabilità delle informazioni ESG diventano così variabili centrali non solo per la tutela del consumatore, ma anche per l’accesso agli incentivi, alla finanza sostenibile e ai mercati regolamentati. È proprio su questo terreno che la RED III introduce un cambio di paradigma destinato ad avere effetti rilevanti sui modelli organizzativi delle imprese energetiche e sui sistemi di controllo interno.
La sostenibilità non può più essere semplicemente dichiarata: deve essere dimostrata attraverso evidenze documentali verificabili, meccanismi di tracciabilità e verifiche indipendenti. La direttiva rafforza in modo significativo il sistema già previsto dalla RED II, imponendo agli operatori economici obblighi sempre più stringenti in materia di raccolta, conservazione e verifica delle informazioni relative ai carburanti rinnovabili. Le imprese di diritto europeo non possono più limitarsi ad affermare che un prodotto riduca le emissioni di gas serra o derivi da materie prime sostenibili; devono invece essere in grado di dimostrare, lungo l’intera supply chain, l’origine dei feedstock utilizzati, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla normativa eurounitaria e nazionale e la correttezza dei calcoli emissivi effettuati.
Sotto questo profilo, la RED III introduce un modello regolatorio fondato sull’accountability dell’operatore economico. L’onere della prova della sostenibilità ricade direttamente sull’impresa, che deve poter dimostrare la veridicità delle proprie dichiarazioni ambientali mediante dati controllabili, documentazione verificabile e audit indipendenti. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché trasforma la sostenibilità da elemento prevalentemente comunicativo a componente strutturale dei processi di governance e compliance aziendale.
Questa trasformazione produce effetti che vanno oltre il settore energetico. Il principio secondo cui ogni dichiarazione ambientale debba essere supportata da evidenze verificabili tende, infatti, a diventare un paradigma generale del diritto europeo della sostenibilità. La credibilità delle informazioni ESG non viene più rimessa alla discrezionalità comunicativa delle imprese, ma viene progressivamente ricondotta all’interno di procedure di controllo assimilabili, per struttura e finalità, ai tradizionali sistemi di compliance finanziaria e societaria.
La direttiva richiede, altresì, che gli Stati membri garantiscano l’esistenza di sistemi di verifica robusti e affidabili.
Le verifiche devono essere effettuate da organismi di certificazione accreditati e indipendenti, chiamati a valutare non solo l’accuratezza delle informazioni fornite dagli operatori, ma anche la qualità dei controlli interni, l’affidabilità delle metodologie utilizzate, i sistemi di prevenzione delle frodi e l’eventuale presenza di manipolazioni documentali o classificazioni scorrette delle materie prime.
L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo appare evidente: ridurre il rischio che dichiarazioni ambientali prive di adeguato supporto probatorio possano essere utilizzate come strumenti di marketing o vantaggio competitivo indebito. Le attestazioni di sostenibilità diventano così elementi verificabili e sottoponibili a controlli indipendenti.
Questa impostazione si inserisce in una più ampia evoluzione del diritto europeo della sostenibilità. Il riferimento non riguarda soltanto la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che rafforza gli obblighi di rendicontazione ESG delle imprese, ma anche la direttiva (UE) 2024/825 relativa alla tutela dei consumatori nella transizione verde, che interviene direttamente sul tema delle pratiche commerciali scorrette e dei green claims ingannevoli.
L’Unione europea sta progressivamente costruendo un sistema normativo integrato nel quale diritto dell’energia, disciplina ESG e tutela del consumatore convergono verso un medesimo obiettivo: garantire che le informazioni ambientali diffuse sul mercato siano attendibili, comparabili e verificabili. In tale prospettiva, il contrasto al greenwashing non rappresenta solo una misura di tutela del consumatore, ma anche uno strumento di politica economica e industriale.
La trasparenza delle informazioni ambientali diventa un elemento essenziale per assicurare condizioni concorrenziali eque tra operatori, evitare fenomeni di dumping regolatorio e preservare la credibilità stessa della transizione energetica europea.
Uno degli strumenti più rilevanti introdotti e rafforzati dalla RED III è il sistema del mass balance, ossia il principio del bilancio di massa utilizzato per assicurare la tracciabilità dei carburanti rinnovabili lungo l’intera filiera. Tale meccanismo impone che le caratteristiche di sostenibilità associate ai prodotti siano monitorate e contabilizzate in modo coerente lungo tutte le fasi della supply chain, dalle materie prime fino al prodotto finale immesso sul mercato. Il sistema di mass balance assume un ruolo centrale nella prevenzione delle frodi ambientali, poiché consente di ridurre il rischio di doppio conteggio dei benefici ambientali, vendita multipla dello stesso attributo di sostenibilità o attribuzione fraudolenta di caratteristiche green a prodotti che non le possiedono. La questione appare particolarmente delicata nei settori caratterizzati da elevato rischio di manipolazione documentale, come quello degli oli alimentari esausti (UCO), dei grassi animali e dei feedstock utilizzati per la produzione di HVO e Sustainable Aviation Fuels (SAF), dove il valore economico degli incentivi può incoraggiare pratiche elusive.
In questo quadro assume particolare rilevanza anche la Union Database europea prevista dall’articolo 31-bis della direttiva. La banca dati europea rappresenta uno degli strumenti più innovativi introdotti dalla RED III, poiché consente di registrare e monitorare le transazioni relative ai carburanti rinnovabili, le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti, le emissioni generate lungo il ciclo di vita e gli eventuali incentivi pubblici ricevuti. La funzione della Union Database non è meramente amministrativa. Essa costituisce una vera e propria infrastruttura europea di trasparenza, destinata a rendere più difficile la manipolazione delle informazioni relative alla sostenibilità dei prodotti e a rafforzare la tracciabilità dell’intera filiera. La digitalizzazione delle informazioni ambientali si trasforma così in uno strumento di enforcement e di prevenzione delle pratiche elusive.
Nel nuovo assetto regolatorio europeo assume, inoltre, crescente importanza il ruolo degli schemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea, tra cui ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification). Tali sistemi non operano più solo come standard tecnici di settore, ma diventano strumenti di governance della sostenibilità, essenziali per consentire agli operatori di accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi di incentivazione nazionali ed europei.
Parallelamente, la RED III attribuisce alla Commissione europea poteri di vigilanza e controllo più incisivi sulle filiere considerate ad alto rischio. La possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva, imporre verifiche rafforzate o sottoporre determinate supply chain a controlli più rigorosi contribuisce a rendere il sistema europeo di enforcement più credibile ed efficace.
Naturalmente, il nuovo framework introdotto dalla RED III non elimina integralmente il rischio di greenwashing. La complessità delle catene globali di approvvigionamento, le difficoltà di verifica nei mercati extra-UE e l’eterogeneità dei sistemi di controllo nazionali continuano a rappresentare elementi di criticità.
Tuttavia, la direttiva rappresenta un passaggio decisivo nell’evoluzione del diritto europeo della sostenibilità: la transizione ecologica non viene più affidata esclusivamente a obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni, ma anche alla costruzione di sistemi di controllo capaci di garantire l’affidabilità delle informazioni ambientali diffuse sul mercato.
La RED III segna così il passaggio da una stagione della sostenibilità prevalentemente dichiarativa a una fase in cui la credibilità ambientale dell’impresa dipenderà sempre più dalla capacità di documentare, tracciare e verificare le proprie affermazioni. È in questo passaggio che la compliance ambientale si afferma come uno dei principali strumenti europei di contrasto al greenwashing.
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*Marco Letizi, PhD, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente internazionale Commissione europea, Consiglio d’Europa e Nazioni Unite, Colonnello (c.) della Guardia di Finanza
Mario Calabrese, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma


