Civile

Responsabilità avvocato, nesso causale e probabilità di danno è valutazione necessaria

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di Mario Finocchiaro


La Cassazione con l'ordinanza 21 gennaio 2020 n. 1169 chiarisce quando un avvocato deve essere indagato per responsabilità professionale e quali sono le condizioni e i limiti dell'indagine sulla sua attività.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato - precisano i supremi giudici della terza sezione civile -per omesso svolgimento di un'attività, da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 21 gennaio 2020 nn. 1169

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