Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità societaria: liquidazione equitativa del danno in caso di mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società - Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Liquidazione equitativa del danno – Sussistenza.
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 5 gennaio 2022, n. 198

 

Società di capitali - Amministratori - Responsabilità verso la società - Dichiarazione di fallimento - Azione di responsabilità promossa dal curatore - Danno risarcibile - Accertamento e liquidazione - Criteri - Individuazione.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Corte di Cassazione, sez. U., civ., sentenza 6 maggio 2015 n. 9100

 

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Mancata o irregolare tenuta della contabilità sociale - Produzione del pregiudizio - Sussistenza - Condizioni - Conseguente impossibilità di fornire la prova del nesso di causalità - Fondamento - Fattispecie relativa ad azione del curatore fallimentare.
In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.
  Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606