Lavoro

Retrocessione d’azienda, licenziamenti del cedente da impugnare in tempo

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nel caso in cui, prima della retrocessione del ramo d’azienda, o in concomitanza, il cedente abbia licenziato alcuni lavoratori, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario presuppone l’intervenuta impugnazione dei licenziamenti nel termine di legge. Le tutele offerte dall’articolo 2112 del Codice civile presuppongono, in questo senso, che i rapporti di lavoro siano (ancora) in capo all’impresa cedente quando interviene la restituzione del ramo d’azienda, ma questa condizione non si può più realizzare se i lavoratori, nel frattempo, hanno omesso di impugnare i licenziamenti ed è maturata la decadenza prevista dall’articolo 6 della legge 604/1966.

Non occorre, peraltro, che la vigenza del rapporto di lavoro sia effettiva al momento del trasferimento, potendo la permanenza del vincolo contrattuale essere virtuale, se è condizionata all’annullamento del licenziamento a seguito della declaratoria di illegittimità. Questa condizione non può, tuttavia, realizzarsi se i lavoratori hanno lasciato decadere il termine per l’opposizione al licenziamento, perché è venuta definitivamente meno, in tal caso, la possibilità di continuazione del rapporto con l’impresa cessionaria.

La Cassazione ha affermato questi principi (sentenza 8039/2022) sul rilievo che, se la retrocessione del ramo d’azienda interviene dopo l’intimazione dei licenziamenti, il presupposto essenziale per la continuazione dei rapporti di lavoro con il soggetto cessionario sono la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento.

La Suprema corte rimarca che l’articolo 2112 del Codice civile prevede la continuazione del rapporto con il cessionario e il mantenimento delle pregresse condizioni economiche e contrattuali, ma perché tali garanzie possano operare è necessario che i lavoratori abbiano impugnato nei termini di legge il licenziamento irrogato dalla società cedente prima della retrocessione del ramo d’azienda. Senza l’impugnazione, in altri termini, i licenziamenti non possono essere annullati e questo antecedente costituisce un dato pregiudiziale rispetto all’applicazione delle tutele che discendono, in base all’articolo 2112, dall’accertamento del trasferimento d’azienda.

Il caso sul quale si è pronunciata la Cassazione era relativo all’affidamento in gestione di un esercizio commerciale, con la previsione tra i contraenti che, in caso di restituzione dell’attività, l’impresa cedente avrebbe dovuto ricostituire i rapporti con i dipendenti. Il giorno prima della retrocessione dell’esercizio commerciale, tuttavia, l’impresa affidataria aveva licenziato i dipendenti e costoro si erano limitati ad agire in giudizio per la prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa titolare dell’esercizio commerciale senza impugnare i licenziamenti.

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