Società

Revenge porn nello sport: safeguarding policy e adeguamento dei MOG

L’inquadramento della fattispecie quale illecito sportivo disciplinare e la prevenzione con l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori

Unique red seat among white ones

di Stefania Cappa e Michele Rossetti*

Il Revenge porn è quel fenomeno consistente nella diffusione, per ricatto o ripicca, con qualunque mezzo, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata.

Nell’ordinamento statale, la norma che vieta il Revenge porn è l’articolo 612 ter del Codice penale, che espressamente prende in considerazione la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e sanziona chi, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde - dopo averli realizzati o sottratti - immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone.

La norma, inoltre, oltre a far salve diverse e più gravi ipotesi di reato, sanziona anche chi diffonde i video o le immagini, avendole ricevute da terzi.

Nell’ordinamento sportivo manca una norma ad hoc che disciplini la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ma è possibile far ricadere la fattispecie quale violazione disciplinare sportiva del dovere di lealtà ai sensi dell’articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Pertanto, nell’ordinamento sportivo, anche mancando una precisa norma che preveda l’illecito in commento è possibile punire il tesserato che commetta Revenge porn.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha precisato che “In tutti gli ordinamenti federali, la lealtà sportiva assume la portata di un canone generale di comportamento la cui violazione è contestata in due modi: in via indiretta, allorché si sia in presenza di una fattispecie riferibile ad un illecito disciplinare tipico, e in via diretta, nell’ipotesi contraria in cui manchi un illecito disciplinare tipico in relazione ad un comportamento ritenuto sanzionabile. Nella prima ipotesi, in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una data norma federale, viene sovente, altresì, imputata la violazione della lealtà per il fatto stesso di aver violato la normativa federale. Nella seconda ipotesi, in cui il fatto non è ascrivibile ad un illecito disciplinare tipico, viene direttamente imputata la sola violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere un’indeterminata serie di condotte.” (si veda Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. IV, 6 agosto 2019, Decisione n. 66).

Per tale ragione, quindi, il Revenge porn rileva quale illecito disciplinare sportivo, anche se non vi è una norma tipica all’interno del regolamento di giustizia federale delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, come violazione del principio di rettitudine sportiva a cui tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ispirare la propria condotta.

Va, però, osservato che il Decreto Legislativo n. 39/2021, entrato in vigore il 3 aprile 2021, ha previsto all’articolo 16, “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”, che “Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.” .

In sintesi, il D. Lgs n. 39/2021 ha statuito l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di predisporre le linee guida per la realizzazione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Rientra a pieno titolo, quindi, anche la prevenzione del fenomeno del Revenge porn.

A tal proposito, la Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 255 del 25 luglio 2023, ha introdotto l’obbligo per la A.S.D. e S.S.D. affiliate, entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, di predisporre ed adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, nonché la nomina entro il 1° luglio 2024 di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il CONI, dunque, ha adottato il progetto “ Safeguarding Policy ” contro le discriminazioni di genere, le violenze e le molestie sessuali, la prevaricazione fisica e/o psicologica promuovendo, con la collaborazione della Procura Generale dello Sport del CONI, una serie di seminari tematici rivolta, tramite le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le rispettive Procure Federali, ad atleti, tecnici, dirigenti e genitori per aumentare la consapevolezza sul fenomeno e fornire gli elementi necessari per contrastarlo, a tutela delle vittime e nell’interesse delle stesse Federazioni e dell’intero mondo sportivo.

Per “ safeguarding polices ” s’intendono azioni di prevenzione e contrasto nei confronti del bullismo, delle molestie e abusi sessuali nello Sport.

L’iter normativo adottato con la citata delibera n. 255 del 25 luglio 2023 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha previsto la costituzione di un Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding ; ha predisposto un modello di Regolamento per l’adozione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e per il tramite dello stesso Osservatorio, in data 23 agosto 2023, ha approvato i “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”.

La maggior parte delle Federazioni Sportive Nazionali sono già dotate di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, attraverso il Regolamento Safeguarding e hanno adeguato i rispettivi Regolamenti di Giustizia prevedendo la tipizzazione di comportamenti lesivi della persona, ed in particolare dei comportamenti costituenti reato che sono stati oggetto di specifico provvedimento legislativo meglio conosciuto come “ Codice Rosso ” .

Si osserva come, a titolo esemplificativo, la Federazione Ginnastica d’Italia abbia previsto all’articolo 36 ter del proprio Regolamento di Giustizia l’illecito di “mancato adeguamento alle safeguarding policy”.

Quanto invece al profilo dei MOG ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, va osservato che la mancata adozione dei modelli di prevenzione sportiva o la loro mancata integrazione (ove adottati) da parte degli affiliati comporta l’applicazione di specifiche sanzioni da parte degli enti di affiliazione secondo le prescrizioni dei propri Regolamenti, all’uopo integrati sulla scorta di quanto previsto dal modello di regolamento deliberato dalla Giunta nazionale del CONI il 25 luglio 2023.

Altro aspetto, invece, riguarda i MOG Sportivi, ovverosia i modelli di organizzazione e di controllo dell’attività sportiva ex art. 16 d.lgs. n. 39/2021 prevedendo, per gli enti sportivi, la possibilità di attenuare la loro responsabilità per eventuali fatti commessi da dipendenti o terzi mandatari, concretizzatisi in atti di abusi, violenze e discriminazioni a danno dei tesserati.

In sintesi, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida della Federazione Sportiva Nazionale, le società sportive affiliate devono predisporre e adottare “modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esso conformi, da aggiornare con cadenza almeno quadriennale”.

Nel caso esista già un modello organizzativo gestionale ai sensi del D. lgs. N. 231/2001, è necessario adeguarne il contenuto al D.lgs. n. 39/2021, come previsto dall’art. 16 comma 2.

Inoltre, entro il 1° luglio 2024 sarà obbligatorio nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Tale obbligo di adeguamento alle esigenze di gestione e tutela del benessere di chi frequenta, a qualsiasi titolo, il mondo dello Sport, si inserisce a pieno titolo nel processo evolutivo di modernizzazione che richiede sempre più la presenza di operatori altamente preparati, sia dal punto di vista tecnico-sportivo che gestionale-amministrativo.

Le novità introdotte dalla Riforma dello Sport andranno inevitabilmente ad incidere in maniera rilevante sulla vita delle società sportive anche di piccole dimensioni, spesso formate da un numero estremamente ristretto di dirigenti che, stante il loro apporto di natura volontaria, finiranno per non essere in grado di esprimere una sufficiente professionalità per adempiere agli obblighi organizzativi, oltre che ad assicurare un numero di soggetti sufficiente per poter ricoprire quei ruoli che, per la loro necessaria terzietà ed indipendenza dovranno ricercare fuori dell’ambio strettamente societario, con conseguente onere economico.

______
*A cura di
Stefania Cappa, Avvocato Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners; Procuratore Federale FISI - Federazione Italiana Sport Invernali; Giudice Sportivo Territoriale Area Nord FGI - Federazione Ginnastica d’Italia e Formatore della Formazione Olimpica del CONI – Elenco 2023/2024

Michele Rossetti, Avvocato penalista abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori dal 2002. Docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, componente dell’Osservatorio delle scuole di alta specializzazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Coautore di testo scientifico sul diritto sportivo, nonché autore e coautore di diversi articoli scientifici in diritto sportivo. Procuratore Federale FGI - Federazione Ginnastica d’Italia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©