Rassegne di Giurisprudenza

Revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca della misura - Condizioni - Apprezzamento di fatto del giudice.
In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma piuttosto dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 24 luglio 2020 n. 22281

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Violazione della legge o delle prescrizioni inerenti alla misura - Revoca automatica - Esclusione - Valutazione del giudice - Limiti.
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 marzo 2019 n. 13376

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Presupposti - Semplice violazione della legge o delle prescrizioni inerenti alla misura - Esclusione - Discrezionalità del giudice - Sussistenza.
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 24 giugno 2013 n. 27711

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Presupposti.
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 giugno 1998 n. 2566