Revocatoria del trust liquidatorio, sottratta ai creditori la scelta sulle modalità di recupero del credito
Nota a Corte d'Appello di Torino, Sez. 1 Civile, Sentenza 21 ottobre 2021, n. 1148
La sentenza in commento prende le mosse da un'azione revocatoria promossa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso una società agricola che aveva costituito un trust liquidatorio conferendo al suo interno i propri beni.
Il Giudice di primo grado aveva premesso che il trust istituito dalla azienda agricola, benché autodichiarato (vista la coincidenza di disponente e trustee nel caso di specie) era legittimo, in quanto finalizzato a sostituire non una procedura concorsuale quale il fallimento, ma la procedura liquidatoria. La finalità del trust liquidatorio era dunque recuperare l'attivo, pagare il passivo e ripartire il residuo.
L'effetto dell'istituzione del trust era la segregazione patrimoniale dei beni conferiti nel fondo in trust. Tuttavia, ai fini della decisione sulla domanda revocatoria, il trust veniva ritenuto assimilabile all'istituto del fondo patrimoniale, ritenuto per giurisprudenza costante un atto di disposizione a titolo gratuito revocabile. Dunque, il trust, pur se legittimo, si presta come il fondo patrimoniale a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all'art.2740 c.c. ed è suscettibile di revocatoria ex art.2901 c.c. in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori.
La Corte di Appello, nella sentenza in commento, rilevava come le finalità del trust di cui si discute fossero il pagamento di tutte le passività patrimoniali facenti capo al disponente e l'eventuale rilancio dell'attività di impresa agricola dell'azienda, con la precisazione che tale obiettivo sarebbe stato perseguito " non prima di aver soddisfatto le ragioni dei creditori, nel rispetto di eventuali privilegi di legge e secondo il loro ordine legale, ma comunque nel modo il più possibile tempestivo ed ampio". Sulla base dell'atto istitutivo, dunque, il trustee avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei beni facenti parte del trust destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori, anche per evitare che, non essendo l'impresa assoggettabile a procedure concorsuali perché agricola, il patrimonio della società e dei soci potesse essere aggredito da azioni individuali dei creditori.
Tuttavia, secondo i giudici, si è determinato l'effetto di sottrarre alla disponibilità diretta dei creditori della società i beni così segregati, per la cui realizzazione erano state individuate modalità liquidatorie direttamente gestite dalla debitrice.
Nel caso di specie, dunque, i creditori in genere perdono la possibilità di intervenire direttamente sui beni segretati con l'ampiezza loro riconosciuta dall'art.2740 c.c. perchè, come si vede dal testo della clausola riportata, i titolari di crediti definitivamente accertati o non contestati devono "sottostare" alle modalità liquidatorie loro "imposte" dal trustee.
La Corte di Appello di Torino ritiene pertanto integrato il presupposto dell'eventus damni necessario ex art.2901 c.c.
Infatti, l'atto oggetto di revocatoria ha effettivamente modificato qualitativamente la consistenza patrimoniale della debitrice, togliendo ai creditori la scelta in ordine alle modalità da seguire per ottenere soddisfazione del dovuto e rendendo molto più difficile e lungo - oltre che aleatorio, dato il proseguimento della liquidazione e della distribuzione del realizzato anche nel corso del loro accertamento - il soddisfacimento dei crediti contestati. Ne consegue la revocatoria dell'atto di istituzione del trust liquidatorio e del successivo conferimento dei beni in trust.
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*A cura dell'avv. Edoardo Tamagnone dello Studio Tamagnone Di Marco