Società

Riallineamento e riserve da vincolare: considerazioni sull'utile 2020

La corretta individuazione delle voci di patrimonio netto da assumere ai fini del vincolo di sospensione d'imposta.

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di Alessandro Balbo di Vinadio, Edoardo Antonielli d'Oulx*


L' articolo 110, comma 8 del Dl. 104/2020 , c.d. Decreto Agosto, ha offerto alle società OIC-adopters e alle società IAS-adopters la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili con riferimento ai disallineamenti civilistici e fiscali presenti nei bilanci al 31 dicembre 2019 (c.d. riallineamento).

Di notevole interesse per le imprese è la modifica della Legge di Bilancio 2021 (che ha introdotto il comma 8-bis al citato art. 110) con la quale il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in esame all'avviamento e alle altre attività immateriali (escluse nelle precedenti normative sul riallineamento).

Al netto delle possibili ulteriori modifiche normative attualmente all'attenzione del Governo, restano ferme alcune incertezze a livello interpretativo, tra cui la corretta individuazione delle voci di patrimonio netto da assumere ai fini del vincolo di sospensione d'imposta.

Si ricorda che il riallineamento comporta l'apposizione del vincolo di sospensione d'imposta su una riserva del patrimonio netto (art. 10, co. 4, primo periodo, DM 13 aprile 2001, n. 162, espressamente richiamato dal co. 7 del citato art. 110), pari al disallineamento da assoggettare all'imposta sostitutiva del 3% (prevista dal co. 4 del citato art. 110), al netto dell'imposta stessa. In particolare, occorre verificare che vi sia capienza nelle poste del patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2020 (per i soggetti "solari"). In caso di incapienza delle riserve utilizzabili, può essere vincolata la corrispondente quota del capitale sociale (art. 10, co. 4, secondo periodo, DM 13 aprile 2001, n. 162).

Il vincolo della sospensione d'imposta comporta che, in caso di distribuzione, la riserva sarà assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sui redditi in capo al soggetto che effettua la distribuzione (art. 13 co. 3 L. 342/2000, anch'essa espressamente richiamata dal predetto co. 7, art. 110 del Decreto Agosto), oltre che in capo ai soci percipienti in qualità di dividendo.

È comunque possibile affrancare, in tutto o in parte, tale riserva versando un'imposta sostitutiva del 10% (prevista dal co. 3 dello stesso art. 110), rendendo così liberamente distribuibile tale riserva, che non verrà più tassata in capo alla società, ma solamente in capo ai soci in qualità di dividendo.

Con riguardo alle modalità e tempistiche di costituzione della riserva in sospensione, l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire (cfr. da ultimo Circ. n. 14/2017 , § 9) che, posto che il pagamento dell'imposta sostitutiva avviene normalmente dopo l'approvazione del bilancio e che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (ai sensi dell'art. 10 del DM 162/2001) è richiesto nella dichiarazione dei redditi (nel caso specifico, nel quadro RQ del modello REDDITI 2021, anno 2020), è possibile usufruire del riallineamento anche se non viene stanziata l'apposita riserva in sede di formazione e approvazione del bilancio in cui è operato il riallineamento (nel nostro caso bilancio 2020).

In tale ipotesi, la riserva dovrà essere vincolata, mediante delibera assembleare, entro l'esercizio successivo (bilancio 2021), fermo restando "la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento dei maggiori valori" (bilancio 2020). Non sarà invece possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio 2020 non vi sia capienza per vincolare capitale sociale e riserve almeno pari ai valori da riallineare.

Ciò detto, con riferimento alle riserve che possono essere vincolate ai sensi della L. 342/2000 e del DM 162/2001, le stesse sono sia quelle di utili, sia quelle di capitale (e, in caso di incapienza, la corrispondente quota del capitale sociale). Non dovrebbe rilevare che le stesse siano disponibili o indisponibili dal punto di vista civilistico, mentre risulterebbero inutilizzabili allo scopo le sole riserve già assoggettate ad altro regime di sospensione d'imposta (cfr. Assonime, Circ. n. 6/2021).

Resta dubbio (si auspicano future posizioni di prassi sul tema), in caso di incapienza di capitale e riserve di patrimonio netto al 31/12/2020, se si possa considerare da vincolare l'utile relativo all'esercizio 2020, non trattandosi (ancora) propriamente di "riserve" a cui il DM n. 162/2001 e la Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2017 fanno invece espresso riferimento. In senso favorevole Assonime, nella Circ. appena richiamata, secondo la quale dovrebbe tenersi conto anche dell'utile dell'esercizio 2020.

Di contro, secondo gli scriventi, nel diverso caso di sufficiente capienza di capitale e riserve necessarie allo scopo, sulla base del descritto impianto normativo non si ravvisano obblighi di inclusione dell'utile dell'esercizio 2020, risultando lo stesso liberamente distribuibile senza che sia richiesta l'apposizione di un vincolo su tali somme.

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*A cura di di Alessandro Balbo di Vinadio e Edoardo Antonielli d'Oulx – BGR tax and legal

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