Società

Ricapitalizzazione delle perdite e bonus fiscali, rischio dissidi tra i soci?

La sospensione degli obblighi di ripianamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, ha sterilizzato per cinque anni l'obbligo di copertura delle perdite emerse nell'esercizio 2020. L'0rgano assembleare può optare per il rinvio del ripianamento o per la ricapitalizzazione immediata che - a determinate condizioni - determina il riconoscimento del c.d. "bonus rafforzamento patrimoniale". Tale beneficio pone alcune riflessioni circa il rapporto tra i soci di maggioranza e i soci di minoranza

di Milena Prisco*, Luca Vitale*



Con l'approssimarsi della scadenza per l'approvazione del bilancio 2020, si sta delineando un dibattito circa la volontà, dell'assemblea dei soci, di ricapitalizzare le perdite mediante aumento di capitale sociale nonostante la sospensione degli obblighi di ripianamento recata dalla Legge n. 178/2020 (c.d. " Legge di Bilancio 2021 ").

Quest'ultima, fermo restando l'obbligo d'immediata convocazione dell'assemblea al verificarsi della perdita rilevante, ha sterilizzato per cinque anni l'obbligo di copertura delle perdite emerse nell'esercizio 2020, sia per quanto riguarda il ripianamento di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, sia per quanto riguarda l'operatività dello scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto dell'importo minimo legale ex articolo 2484, comma 1, numero 4.

Tale sterilizzazione non è automatica, ma opera solo a seguito di delibera dell'organo assembleare, che può quindi decidere

(i) di deliberare immediatamente, come per legge, la ricapitalizzazione oppure

(ii) di rinviare il ripianamento delle perdite in oggetto, fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025.

In tale contesto, occorre considerare che l'aumento di capitale sociale deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021 può determinare - al ricorrere di determinati requisiti - il riconoscimento del c.d. "bonus rafforzamento patrimoniale" in capo alla società (ove quest'ultima si configuri PMI). Si tratta dell'attribuzione di un credito d'imposta, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, pari al minore importo tra

(i) il 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) e

(ii) il 50% dell'aumento di capitale sociale, nei limiti di Euro 800.000 (cfr. articolo 1, commi 263 e 264, della Legge di Bilancio 2021).

Tale beneficio pone alcune riflessioni circa il rapporto (spesso conflittuale) tra i soci di maggioranza e i soci di minoranza, i cui interessi contrapposti potrebbero inasprirsi proprio in relazione ad una delibera di aumento di capitale, volto al ripianamento delle perdite 2020: i primi, facendo leva sulle agevolazioni fiscali, potrebbero imporre la ricapitalizzazione, con l'effetto di diluire la partecipazione degli altri soci in difficoltà finanziaria; i secondi, invece, potrebbero, qualora muniti di diritti particolati di veto, opporsi e quindi impedire l'operazione al fine di avvalersi della sospensione prevista dalla Legge di Bilancio 2021 ed evitare pertanto diluizioni.

I rischi di abusi di posizioni dominanti da parte delle maggioranze, che andrebbero verificati in tutti i loro profili caso per caso, troverebbero una mitigazione nell'effetto benefico a favore della società rappresentato dal risparmio fiscale ottenuto con il credito di imposta in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, con la conseguenza che una ricapitalizzazione andrebbe, sia pur indirettamente, a beneficio di tutti i soci indistintamente qualora interessati alla sottoscrizione dell'aumento deliberato.

Invero, la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2015 da parte della società che ha effettuato l'aumento di capitale sociale comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito d'imposta, unitamente agli interessi legali.

In tale ottica, un aumento di capitale a copertura delle perdite si giustificherebbe anche per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale, che si ritiene messo in discussione dalle delibere di sterilizzazione delle perdite in relazione alle quali non è stata egualmente sospesa la responsabilità degli amministratori.

Su tale aspetto, peraltro, questi ultimi sono obbligati ad indicare in nota integrativa le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e rinviate per effetto della sopra citata norma, specificando, mediante appositi prospetti, la loro origine e nonché le movimentazioni eventualmente che sono alla base della determinazione del loro ammontare.

____
* CBA Studio legale e tributario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©