Civile

Riconoscimento dell'assegno di divorzio e capacità lavorativa dell'ex coniuge

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Accertamento - Valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale - Contributo fornito alla conduzione della vita familiare - Rilevanza
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia (Nella specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che aveva revocato l'assegno divorzile avendo riscontrato nell'ex moglie non un'incapacità lavorativa ma una libera scelta di abbandonare un'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso).
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 ottobre 2019 n. 26594

Separazione personale dei coniugi - Perdita dell'assegno di mantenimento - Moglie che rifiuta offerte di lavoro
Perde l'assegno di mantenimento la moglie che rifiuta offerte di lavoro perché non prevedono vere e proprie assunzioni.
• Corte di Cassazione, Sezione VI-1, ordinanza 9 marzo 2018 n. 5817

Famiglia, maternità ed infanzia - Assistenza alla famiglia - Assegno di divorzio - Moglie - Assenza di attività lavorativa - Età e crisi di mercato
Ai fini dell'assegno di divorzio l'ex marito non può contestare alla moglie l'assenza di un'attività lavorativa. Per la cassazione alla donna, classe 1953, per età e per la crisi del mercato del lavoro sarebbe stato molto difficile trovare un'occupazione dopo aver lavorato in casa nel corso di un matrimonio ultraventennale.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 16 febbraio 2017 n. 4100

Famiglia, maternità ed infanzia - Assistenza alla famiglia - Assegno divorzile - Disparità economica tra i coniugi - Libera scelta del coniuge – Part time
Il marito paga l'assegno divorzile alla moglie anche se la disparità economica tra i due è dovuta, come affermava il ricorrente, alla libera scelta di lei di optare per un part-time.
•Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 novembre 2016 n. 23323

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti -Assegno di mantenimento - In genere - Determinazione - Criteri - Attitudine al lavoro del coniuge beneficiario - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro dei medesimi, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel quantificare l'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie, aveva valutato il titolo di studio universitario e l'abilitazione professionale da lei posseduti ma anche le sue presumibili difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro dovute all'età ed alla mancanza di precedenti esperienze professionali).
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 aprile 2016 n. 6427

Divorzio - Assegno - Stato depressivo dell'ex coniuge.
Lo stato depressivo della ex moglie, unitamente alla difficile situazione del mercato ed alla età e condizione delle stessa, residente in zona periferica non bene servita da mezzi pubblici, giustificano la sua inerzia nel cercarsi un lavoro e anche la cancellazione volontaria dalle liste di collocamento. L'apprezzamento di tutte queste circostanze, valutate nel loro complesso e non atomisticamente, risulta puntualmente argomentato e la sintesi ricostruttiva è illustrata con esauriente tessuto motivazionale; va così respinto il ricorso del marito che chiedeva di rivedere l'obbligo di corresponsione dell'assegno alla ex.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 2012 n. 22752

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