Riforma Cartabia, il divorzio contenzioso e la formula
I procedimenti in tema di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, secondo la nuova disciplina, dal 28 febbraio 2023 seguono un unico rito
Cosa cambia con la Riforma Cartabia nei giudizi contenziosi di separazione e divorzio?
In pillole:
1. è stata soppressa l'udienza presidenziale;
2. si ha una domanda introdotta in forma di ricorso, con la particolarità che mentre prima le norme richiedevano "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata", adesso occorre far capo all'elenco indicato dall'articolo 473-bis.12, c.p.c. indicando, dunque, i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione nonché "l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse";
3. si ha la fissazione dell'udienza di comparizione e la sua comunicazione al pubblico ministero;
4. c'è il tentativo di conciliazione; ci sono i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
5. c'è un'istruttoria aperta a estesi poteri ufficiosi,
6. c'è una decisione con sentenza.
L'articolo 3, comma 1, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. a), Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149, ora stabilisce che in tutti i casi, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta qualora le separazioni si siano protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Occorre poi ricordare che l'articolo 27 del Dlgs 149/ 2022 ha apportato alla legge sul divorzio le seguenti modifiche, abrogando:
- l'articolo 4 che riguardava la competenza e il contenuto del ricorso;
- l'articolo 5, 9 comma che statuiva: "I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria";
- l'articolo 8 concernente la disciplina delle misure poste a tutela delle obbligazioni alimentari e di mantenimento. L'abrogazione si coordina con l'introduzione dei nuovi articoli 473 - bis.36 (Garanzie a tutela del credito) e 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo) c.p.c..
- l'articolo 9, 1 comma che prevedeva in caso di sopravvenuti giustificati motivi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge divorzio;
- l'articolo 10, 1 comma che disponeva quanto segue: "La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze…"
Quale Tribunale sarà competente? Ai sensi dell'articolo 473-bis.11 del Cpc, in presenza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Se non vi sono figli minori, l'articolo 473-bis.47 del Cpc, stabilisce che la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto, mentre, se quest'ultimo è irreperibile o è residente all'estero, è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica.
Quali documenti allegare? L'articolo 473-bis.48 del Cpc rinvia all'articolo 473-bis.12, comma 3, del Cpc secondo cui, in caso di domande di contributo economico, al ricorso sono allegati:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
3) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Ai sensi dell'articolo 473-bis.12, comma 4, del Cpc, nel caso vi siano figli minori, fra i documenti allegati al ricorso, vi deve essere un piano genitoriale - incombente questo che grava sia sul ricorrente che sul convenuto (art. 474-bis.16 del Cpc) - che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. La funzione del "piano genitoriale" è quello di assicurare una co-genitorialità efficiente e la sua necessaria produzione nei giudizi della crisi coniugale ha un suo perché se si legge l'articolo 473-bis.50 del Cpc che prevede che il giudice, nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli, "può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli che le parti hanno avuto l'onere di allegare negli atti introduttivi".
Si allega un modello tipo di ricorso secondo il nuovo rito previsto dalla cd. Riforma Cartabia .
Nel caso, si è prospettata l'ipotesi che il ricorrente chieda al Tribunale lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto che l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi sia stato omologato, che dal matrimonio sono nati figli e che non vi è stata riconciliazione nei termini di legge. Nel ricorso si farà domanda relativamente all'affidamento dei figli, all'assegno di mantenimento ed all'assegnazione della casa coniugale.
Segue la richiesta di designare il Giudice relatore, fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi e di assegnare al resistente il termine per la costituzione.
Occorre poi fare istanza di prova per testi, se si vuole ricorrere alle testimonianze, e indicare i documenti depositati e infine, la dichiarazione relativa al contributo unificato dovuto.