Famiglia

Riforma Cartabia, per il tribunale di Verona è inammissibile il ricorso privo dei requisiti ex articolo 473 bis.12 Cpc

La decisione ha lasciato perplessi alcuni processual-civilisti che hanno affermato che la categoria dell'inammissibilità deve essere prevista dalla legge

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di Valeria Cianciolo

Si segnala all'attenzione del lettore il primo provvedimento in tema di processo di famiglia post Riforma Cartabia. Il ricorso privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma è inammissibile. E' questo il principio stabilito dal Tribunale di Verona (decreto 16 marzo 2023 - Pres. Vaccari).

Il caso esaminato
Nel caso prospettato all'attenzione del Giudice scaligero, il ricorso depositato in data 14 marzo 2023 era privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473-bis. 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non era corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma. In buona sostanza, mancavano i mezzi di prova, le dichiarazioni dei redditi e il piano genitoriale.
Tali omissioni non potevano, secondo il Giudice, essere sanate posto che l'atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione.

Una decisione che ha destato perplessità
La decisione ha lasciato perplessi alcuni processual-civilisti che hanno affermato che la categoria dell'inammissibilità deve essere prevista dalla legge, senza contare che il giudice poteva invitare l'avvocato a depositare con la prima memoria i documenti di cui difettava la domanda.
Alcune considerazioni di carattere teorico vanno fatte alla luce della necessità, per gli operatori, di capire le ricadute pratiche derivanti dalle disattenzioni, giocoforza, partendo dall'inquadramento della categoria dell'inammissibilità, sposata nel caso in esame, che suscita delle perplessità poiché, a differenza di quanto stabilito per le nullità, non è stata dettata nel codice di rito una norma che riconduca le cause di inammissibilità ad una nozione univoca o quantomeno che ne accomuni le varie fattispecie. Certo è che dalla casistica si può desumere che l'inammissibilità è una sanzione che all'interno del processo, sbarra la strada allo svolgimento di attività ulteriori perché difforme da quanto previsto dalla legge. In questo senso, può dirsi che l'inammissibilità consiste nella inidoneità di un atto a essere preso in considerazione (rectius: "essere ammesso") quale elemento utile ad aprire un corso successivo di eventi davanti al giudice.
Si può affermare che l'inammissibilità è il vizio di un particolare tipo di atti processuali, ossia, le domande che non rispettino lo schema che la legge impone per quella della fattispecie e conseguentemente, non possono suscitare una risposta giurisdizionale di merito, ottenendo una declaratoria di inammissibilità.
Stando così le cose, è corretta la strada adottata dal decreto del tribunale veronese.

Quando l'inammisibilità è prevista dalla legge
Ma è anche vero che l'inammissibilità è espressamente prevista dal legislatore: se guardiamo alle impugnazioni, le fattispecie di inammissibilità che hanno la loro causa in difetti di requisiti, cosiddetto di "contenuto-forma dell'atto", sono previste dagli articoli 342, 360 bis, 365, 366, 366 bis Cpc. Ad esempio, con riferimento alla forma dell'appello, previsto dal novellato articolo342 c.p.c., sono stati integralmente riformulati i requisiti previsti "per ciascuno dei motivi" "a pena di inammissibilità". Si richiede al riguardo l'indicazione "in modo chiaro, sintetico e specifico" del "capo" della sentenza appellata (n. 1), delle censure "alla ricostruzione dei fatti" (n. 2), delle "violazioni di legge" e della "loro rilevanza ai fini della decisione impugnata" (n. 3).
E dunque, secondo il concetto di "forma dell'atto" che sembra accolta nel nostro codice, si tratta anche in questo caso di vizi di forma dell'atto processuale, cioè di vizi che, per struttura e funzione, sarebbero indubbiamente qualificabili in termini di nullità, laddove non vi fosse la qualificazione espressa in termini di inammissibilità. E nel rito di famiglia, nulla si dice in proposito.

La decisione di Verona
Il decreto del Tribunale di Verona afferma: "… cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione".
Si può ribattere affermando che si tratta di vizi che, da un lato, secondo i principi generali in tema di atti difformi dal modello, sono assoggettabili al principio di strumentalità delle forme ed, in astratto sanabili, prima della dichiarazione giudiziale di inammissibilità e, dall'altro, sanabili attraverso rinnovazione spontanea dell'atto che intervenga prima della dichiarazione giudiziale d'inammissibilità.
D'altro canto, il rito previsto per la famiglia è oggi trasfuso all'interno del Libro II c.p.c. e quindi, non è più in rito speciale, ma un rito di cognizione ordinario a tutela dei minori e della famiglia e laddove, nulla si specifica, vengono in soccorso i principi generali. Infatti, il 4 e 5 comma dell'articolo 164 c.p.c. prevede: "La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione."
Il che significa che l'articolo 164 c.p.c. ha previsto il rimedio di integrazione, ossia della possibilità offerta all'attore di emendare la citazione per mezzo di deduzione degli elementi mancanti o assolutamente incerti.

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