Famiglia

Riforma Cartabia: le prime linee guida del tribunale di Genova sul processo di famiglia

L'entrata in vigore il 28 febbraio scorso del Dlgs 149/2022 ha spinto l'Ufficio genovese a dettare una map road per agevolare il lavoro degli operatori del diritto

di Valeria Cianciolo

Le nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia e la loro entrata in vigore anticipata dalla Legge di Bilancio, al 28 febbraio 2023 hanno spinto il Tribunale di Genova in tempi rapidi a dettare una map road (Tribunale di Genova, Prime indicazioni sul d.lgs 149/2022, Genova, 7 marzo 2023) per agevolare gli uffici giudiziari e l’avvocatura.

 

Le indicazioni del tribunale di Genova

Vediamo in pillole i suggerimenti proposti dal Tribunale genovese.

1. Ritenendosi che il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza sia eccessivamente ravvicinato, la sezione ritiene di fissare la prima udienza a 120 giorni dal deposito del ricorso per permettere delle notifiche tempestive e nel caso di notifiche all’estero gli avvocati, tramite il Coa, dovranno indicare nel frontespizio del ricorso la richiesta di un termine più lungo.

2. Per evitare strumentalizzazioni dell’articolo 473 bis.6 del Cpc - che è quello che, per intendersi meglio, stabilisce che: «Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali» - si ritiene di non fissare delle regole generali per l’abbreviazione dei termini, richiedendo piuttosto, ai Servizi Sociali, il cui incarico è subordinato ad un vaglio approfondito da parte del Giudice, un primo monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare.

3. Il fatto che la legge richieda “un ascolto senza ritardo”, non significa immediatamente.

4.
Nel caso di presentazione della domanda di divorzio successivamente a quella di separazione il Tribunale ha disposto le seguenti regole: 

a)
fino a che non sono state precisate le conclusioni nel procedimento di separazione si procede a riunione dei due giudizi;

b ) dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di separazione non si procede a riunione dei procedimenti ma rimane ferma l’attribuzione tabellare del giudizio di divorzio allo stesso giudice titolare del procedimento di separazione;

c) dopo la pronuncia della sentenza nel giudizio di separazione il procedimento di divorzio viene comunque assegnato allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di separazione. Almeno questo è un buon approdo. Si ha la certezza di iniziare con un giudice e finire con lo stesso.

5. Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte.

6. Una volta divenuta procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto.

7. I procedimenti ex art. 473-bis.38 non seguono invece il rito di cui agli artt. 473 bis. 11 e se richiesti in corso di procedimento verrà iscritto un sub-procedimento.

8. Nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere si ritiene necessario fare richiesta alla Procura ordinaria fermo restando che è opportuno stilare un  protocollo con la Procura, affinché tali segnalazioni siano trattate con urgenza nonché per ottenere gli atti dell’eventuale incidente probatorio.

9. La norma sui procedimenti a domanda congiunta prevede che le parti debbano chiedere nel ricorso di impiegare il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza altrimenti, il giudice fissa udienza in presenza (art. 473-bis.51 c.p.c.).

10. Nella prassi si è constatato che nei procedimenti a domanda congiunta le parti preferiscano la trattazione scritta e quindi, già al momento della fissazione dell’udienza, il giudice delegato può sostituire l’udienza in presenza con termine per memorie (che vale come udienza) salvo emerga già dal ricorso una esplicita richiesta di fissazione di udienza in presenza (che potrà comunque sempre essere chiesta dopo la notifica del decreto pronunciato ex art. 127-ter c.p.c.).

11. Infine, molto utili le indicazioni dei codici da inserire all’interno della Consolle dell’avvocato al momento del deposito degli atti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©