Riforma Cartabia, il rebus dei piani genitoriali e le soluzione della giurisprudenza
Il piano deve dare un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni vacanze
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha in passato più volte affermato che uno dei cardini su cui regge la vita familiare è la continuità nella relazione tra genitori e figli sollecitando il nostro Paese a predisporre ogni misura idonea a garantire l'effettività di tale rapporto (CEDU, 4 maggio 2017, n. 66396, I. c. Italia; CEDU, 15 settembre 2016, n. 43299, G. c. Italia). In effetti, la normativa vigente si limita al mero riconoscimento del principio di bi-genitorialità, quale diritto del minore ad un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, senza una concreta ed efficace indicazione delle modalità di attuazione di tale diritto. L'esigenza di una effettiva "capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione" è stata avvertita qualche anno fa, dall'Unione europea nella Risoluzione del Consiglio d'Europa 2 ottobre 2015, n. 2079 (intitolata Equality and shared parental responsibility: the role of fathers) che ha invitato gli Stati membri a promuovere la shared residence (definita "come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre") e ad incentivare l'adozione di piani genitoriali dettagliati.
Concretezza alla bi-genitorialità
Il piano genitoriale, introdotto dalla Riforma Cartabia, dovrebbe dare delle risposte adeguate alle richieste avanzate dalla CEDU e dare concretezza alla bi-genitorialità: il comma 4 dell'articolo 473-bis.12 c.p.c. stabilisce che nei procedimenti relativi a minori, e comunque, nella fase introduttiva dei giudizi di separazione e di divorzio, sia il ricorrente che la parte resistente, debbano allegare al ricorso un "piano genitoriale", il cui contenuto, però, non è dato dall'articolo 474-bis.16 che si limita a stabilire che esso dia un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative "alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute".
E' di tutta evidenza che il piano deve contenere un progetto sull'esercizio della responsabilità genitoriale indicando come ciascun genitore vuole impostare, nell'ottica della responsabilità genitoriale, i futuri rapporti con i propri figli e che la funzione del "piano genitoriale" e la sua necessaria produzione nei giudizi della crisi coniugale sia questa, ne è prova l'articolo 473-bis.50 c.p.c. il quale prevede che il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli, "può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli che le parti hanno avuto l'onere di allegare negli atti introduttivi".
Una volta che le parti abbiano accettato il piano proposto dal giudice ne sono vincolate ed il mancato rispetto delle condizioni previste costituisce un comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39 c.p.c. che riproduce sostanzialmente, il vecchio articolo 709- ter c.p.c., ora abrogato.
Un anticipo della novella
Detto questo, si deve provare ad andare nel pratico. Il Tribunale di Verona nel novembre 2022 (Tribunale di Verona, decreto 2 novembre 2022) - qualche mese prima, dunque, che entrasse in vigore la Riforma Cartabia - ha anticipato la novella e ha sperimentato il modello: nel caso in esame, la coppia si era rivolta a due psicologi i quali, assumendo il ruolo di "coordinatore genitoriale", hanno aiutato i genitori a confrontarsi piuttosto che scontrarsi, arginando le conseguenze disastrose che l'esasperata conflittualità genera, accompagnandoli così, nella stesura di un articolato piano genitoriale, che regola sia i rapporti con i figli sia tra di loro. L'accordo è teso alla collaborazione, alla condivisione e al rispetto reciproco e quindi: "In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei figli, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore… Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della prole.
Il genitore fornirà all'altro gli effetti personali della prole; per l'abbigliamento è opportuno che entrambi abbiano un guardaroba adeguato all'età dei ragazzi; in ogni caso il cambio dell'uno o dell'altro genitore dato all'atto del trasferimento dovrà essere restituito pulito e stirato
Ogni genitore deve garantire che la prole abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti lavati ed altri effetti personali che hanno portato con sé e con i compiti svolti, curando di verificare il registro elettronico e in caso di dubbio confrontandosi con l'altro genitore…Entrambi i genitori sono stati resi edotti dai rispettivi difensori del sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 709 ter cpc".
Quanto è praticabile un piano genitoriale dettagliato?
Si faccia l'ipotesi delle cose da prendere in considerazione: accordi preventivi sull'eventuale trasferimento di residenza di uno o di entrambi i genitori; partecipazione dei figli all'insegnamento della religione a scuola, al catechismo, alle attività parrocchiali, alla Messa domenicale; scelte relative a visite mediche o controlli dentistici di routine: chi porterà il figlio dal medico o chi prenderà l'appuntamento col dentista?; cura dei figli ammalati (chi prenderà i permessi dal lavoro?); assenze dalla scuola (chi potrà giustificare i figli per le assenze?); assenso alla partecipazione dei figli alle attività extra-curriculari; decisioni in merito alla partecipazione dei figli ad eventi culturali ed a lezioni di lingue straniere.
Potrei andare oltre. Forse, quanto più è dettagliato un progetto di bi-genitorialità, tanto più elevato è il rischio di un conflitto, appena uno dei due non è puntuale. Per chi volesse cimentarsi, suggerisco la lettura della guida al piano genitoriale del Senatore Pillon e della relativa checklist.
Il Tribunale di Pisa pochi giorni fa, ha proposto un'idea di piano genitoriale di base con l'idea di fondo di suggerire all'operatore cosa inserire nel piano genitoriale, prendendo spunto dalle Linee Guida. Qui sta nella capacità dell'avvocato di ritagliare un piano genitoriale su misura alla luce della situazione che gli viene prospettata e adeguandola al caso concreto. L'alternativa è quella di rivolgersi ad un coordinatore genitoriale che come professionista ha i suoi costi che bisogna prospettare al cliente.