Famiglia

Riforma Cartabia/3 - Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

La terza puntata sul nuovo rito di famiglia in vigore per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio

di Valeria Cianciolo

Il 1 comma dell'articolo 473 –bis.11 cod. proc. civ. apre il Capo II (Dei procedimenti) del Titolo IV-bis del Libro II cod. proc. civ. e dispone che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento."
La norma prende atto degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, secondo le quali, per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, "la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali". (Cass. civ., SS. UU., 10 febbraio 2017, n. 3555.
Si tenga conto che il Regolamento UE 2201/2003 (Reg. Bruxelles II bis), che continuerà ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente al 1 agosto 2022, non contiene alcuna definizione della nozione di "residenza abituale", analogamente alla convenzione dell'Aja del 1980. Neppure il Regolamento n. 1111 del 25 giugno 2019, applicabile alle azioni proposte dal 1 agosto 2022in poi, sempre relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonchè alla sottrazione internazionale di minori, contiene una definizione di residenza abituale.
Il legislatore ha così accolto il concetto di residenza effettiva.
Nell'ipotesi di trasferimento non autorizzato della residenza del minore rimane, comunque, ferma, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno, la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza. Questa regola trova anche corrispondenza nell'articolo 9 del Regolamento n. 1111/2019 già citato ed ha la finalità di disincentivare trasferimenti immotivati per ragioni di forum shopping. Nell'ipotesi in cui il procedimento comunque, non riguardi un minore, troveranno applicazione le regole dettate dagli articoli 18 e seguenti c.p.c., se non derogati da altre previsioni. In caso di separazione e divorzio in mancanza di figli minori, si conferma quanto già contenuto negli articoli 706 c.p.c. e 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898: sarà dunque, competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
L'articolo 473 - bis.-12 c.p.c. riguarda la forma della domanda che si propone con ricorso (nulla di nuovo) e deve contenere l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande connesse – è la novità introdotta dalla riforma - e dunque, al fine di agevolare il giudice, la parte è onerata della produzione in copia degli stessi anche se questi hanno una natura provvisoria.
Qualora la domanda riguardi contributi economici o riguardanti minori, le parti oltre a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dovranno allegare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e la documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali.
Da una lettura coordinata delle norme, sembra che il deposito di tale documentazione non sia sempre obbligatoria: l'articolo 473 – bis.12 cp.c. non viene espressamente richiamato e dichiarato applicabile, ai procedimenti su domanda congiunta, dall'articolo 473- bis.51 c.p.c. (rubricato, procedimento su domanda congiunta); inoltre, il comma 2 dell'articolo 473 - bis. 51 c.p.c. impone alle parti che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, l'onere di depositare i documenti di cui al 3 comma dell'art. 473 bis.12 c.p.c., lasciando così intendere che tale incombenza non sussista quando le parti non siano interessate ad avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Si aggiunga poi che il 3 comma dell'articolo 473 - bis.51 c.p.c. espressamente consente al giudice relatore il potere di invitare le parti, nel corso dell'udienza, a depositare la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473-bis.12 c.p.c..
Giocoforza, il deposito di questa documentazione non deve necessariamente avvenire già in sede di presentazione del ricorso.
Oltre a questi profili che riguardano l'assetto economico, occorre al momento della proposizione del ricorso depositare anche un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività dei figli, le attività extra scolastiche il percorso educativo al fine di offrire al giudice delle informazioni necessarie per adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore. Stessa documentazione dovrà essere depositata anche dal convenuto, così come stabilisce l'articolo 473 - bis. 16 c.p.c.
Nel rispetto del principio di economia processuale, è poi possibile negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, che le parti propongano anche domanda di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 473 - bis. 49 c.p.c.). subordinata, ovviamente, al passaggio in giudicato della sentenza parziale sulla separazione e fermo restando il rispetto del termine minimo previsto dall'articolo 3 l. div. Allo stesso obiettivo risponde anche la previsione che sia ammissibile la riunione dei processi aventi ad oggetto queste domande fra le stesse parti e pendenti davanti allo stesso tribunale.
Il presidente entro tre giorni dal deposito del ricorso deve designare il relatore al quale può delegare la trattazione del procedimento e poi fissare l'udienza di prima comparizione delle parti entro il termine massimo di 90 giorni, termine questo che viene elevato a 120 se il convenuto risiede all'estero, dal deposito del ricorso. Nello stesso decreto di fissazione di udienza viene assegnato il termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza, mentre l'attore dovrà notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro 60 giorni liberi antecedenti alla stessa ovvero 90 se il convenuto risiede all'estero. Ovviamente, il convenuto che si costituisce tardivamente nel giudizio di separazione non avrà la possibilità di proporre domande riconvenzionali eccezioni non rivelabili d'ufficio, come ad esempio, non potrà proporre domanda di addebito.
L'articolo 473 bis. 13 c.p.c. indica i requisiti di contenuto e di forma del ricorso del pubblico ministero non soggetta al regime delle preclusioni previste per le parti private, ma quanto al resto con gli stessi requisiti previsti per l'atto introduttivo della parte privata, salvo per il fatto che il pubblico ministero avrà un'iniziativa limitata ai diritti indisponibili.
L'articolo 473 bis. 14 c.p.c. disciplina le fasi del procedimento che sono successive al deposito del ricorso indicando i tempi e le informazioni che devono essere date dal presidente con il decreto di fissazione d'udienza.
Connessa alla prima udienza è anche la pronuncia dei tradizionali provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. L'articolo 473 bis. 15 c.p.c prevede che, con lo stesso decreto con cui concede i "provvedimenti necessari" - la lett. f del 23 comma della legge delega n. 206 del 2021 parlava di "provvedimenti d'urgenza" - il giudice fissi, entro i successivi quindici giorni, un'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare, nel contraddittorio tra le parti. Con decreto provvisoriamente esecutivo sia il presidente sia lo stesso giudice delegato, potrà pronunciare i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande anche nell'interesse delle parti qualora vi sia un pregiudizio imminente e irreparabile. La norma supera così le criticità, fino ad oggi esistenti, causate dalla mancanza di forme di tutela precedenti all'udienza presidenziale: la giurisprudenza di merito riteneva che qualora ricorresse un pregiudizio imminente e irreparabile prima di questa udienza, poteva chiedersi un provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo700 c.p.c., cosa non scontata, e che molti Tribunali ritenevano non applicabile al processo di famiglia.
L'autorità giudiziaria, concessi i provvedimenti indifferibili, deve fissare l'udienza per la convalida, questa volta con il contraddittorio dell'altra parte, entro i successivi quindici giorni, in senso analogo a quanto stabilito dall'articolo 669-sexies , 2 comma, c.p.c..
L'emanazione dei provvedimenti indifferibili è, comunque, subordinata sul piano del periculum in mora, alla ricorrenza di due presupposti:
1. il pericolo di pregiudizio di carattere imminente e irreparabile;
2. il pericolo che la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
E' questa una udienza diversa da quella fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.14, comma 2, nella quale non si entra nel merito della causa, ma si verificherà la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei "provvedimenti necessari".
Sembra consentito, dopo l'instaurazione del giudizio e nelle more della comparizione delle parti all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21c.p.c., il deposito di un ricorso ad hoc, come pure, non si può neppure escludere che l'urgenza di emettere i "provvedimenti necessari" sopravvenga in un momento precedente al deposito del ricorso "principale": in buona sostanza, l'attuazione del rito cautelare uniforme implicherebbe la possibilità di chiedere dei "provvedimenti indifferibili" ante causam.
I provvedimenti indifferibili trasmigreranno naturalmente, nell'ordinanza emessa dal giudice delegato all'esito della prima udienza di comparizione.
L'articolo 473 - bis. 17 c.p.c. stabilisce i termini di decadenza entro i quali le parti possono articolare le loro difese: 20 giorni prima dalla data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui controbattere sui fatti allegati dal convenuto e se il convenuto ha formulato delle richieste economiche, l'attore, sempre nello stesso termine, dovrà depositare la documentazione prevista dall'articolo 473 - bis. 12.
Entro 10 giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un ulteriore memoria, anche qui, al fine di proporre le eccezioni - conseguenza delle difese svolte dall'attore con la memoria - indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per indicare la le prove contrarie rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria del convenuto ed indicati al secondo comma.
Le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14 (deposito del ricorso e decreto di fissazione di udienza) e 473 - bis. 17 c.p.c. (ulteriori difese) sono poste solo in relazione ai diritti disponibili fra le parti.
L'articolo 473 - bis. 20 c.p.c. disciplina l'intervento volontario – cosa sempre possibile nei giudizi di separazione e divorzio, come ad esempio, con l'intervento del figlio maggiorenne non autosufficiente – stabilendo un limite temporale coincidente con la costituzione del convenuto al fine di consentire le difese delle parti nelle memorie da depositare.
Occorre ricordare che il processo di famiglia ha una struttura tendenzialmente bilaterale, ma talvolta, la presenza di altre parti, quali litisconsorti necessari, è imposta per il tipo di azione proposta, come ad esempio, nell'azione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale e del disconoscimento della paternità: in tal caso, la norma non pone alcuna preclusione temporale all'intervento di una parte pretermessa senza la quale, la sentenza resa all'esito del giudizio, sarebbe inutiliter data.

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