L’esercizio dell’attività professionale in forma di “rete” è tra le novità della legge delega al Governo per la riforma forense destinate ad avere maggiore impatto sulla professione aprendo alle sinergie con altri colleghi, o anche professionisti diversi, ma permettendo di conservare la tassazione agevolata del regime forfetario.
L’articolo 2, comma 1, lett. h), delle legge, è dedicato ai principi e criteri della professione svolta in forma collettiva. L’esercizio, si specifica, potrà avvenire mediante la partecipazione ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati. Il conferimento dell’incarico resta “personale” e la partecipazione “non deve pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio”, pena la nullità di ogni patto contrario. E il mandato conferito a una associazione professionale consente a ciascun associato, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa.
Come forma di garanzia generale, si prevede che l’associazione professionale abbia natura forense solamente nel caso in cui la maggioranza degli associati siano avvocati. Mentre una rete avente natura multidisciplinare può avere a oggetto lo svolgimento di attività forense solo se a essa partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.
La possibilità di costituire reti di esercenti e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, al fine di partecipare ai bandi di appalti pubblici e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è stata prevista, per i soggetti che svolgono attività professionale, dalla legge n. 81/2017. La delega prevede la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti soggetto, dotati di soggettività giuridica. Tuttavia, viene precisato che gli organismi devono essere costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, il contratto deve prevedere la presenza dell’organo comune e del fondo patrimoniale.
Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, in una intervista al quotidiano degli avvocati “il Dubbio”, ne sottolinea l’importanza. La reti fra avvocati e i contratti di rete, spiega, sono uno “strumento assai più agile, anche dal punto di vista fiscale, rispetto alle società fra avvocati e alle associazioni”. Esse, infatti, favoriscono una collaborazione strutturata tra professionisti, non soltanto tra avvocati, capace di dare alla professione forense una delle qualità oggi più richieste dai cittadini: offrire un supporto tecnico utile ad affrontare i problemi della vita quotidiana non solo quando degenerano in una controversia o in un processo, ma soprattutto nella fase preventiva, prima che il conflitto emerga. E i contratti di rete, o le reti tra avvocati, facilitano proprio la collaborazione tra professionisti con competenze differenti. Un’integrazione che può estendersi anche ad altre categorie professionali.
Inoltre, soprattutto dopo il Covid, la cooperazione professionale è diventata molto più immediata grazie agli strumenti digitali e alle videocall: una rete di professionisti non richiede più necessariamente una sede fisica comune.
Ma quello che è centrale, sottolinea Greco, è il tema fiscale. In una società tra avvocati o in una struttura associata, il professionista perde inevitabilmente il beneficio del regime forfettario. Nelle reti, invece, la sinergia non comporta quel genere di ricadute e di svantaggi.

