Civile

Riforma del processo civile/3, la concentrazione nella prima udienza non convince i legali

Per gli avvocati l'ennesimo intervento sul rito non incide sui tempi: 2milioni di sopravvenienze e 3mila magistrati

di Francesco Machina Grifeo

Sono in corso in questi giorni le audizioni in Commissione giustizia della Camera sul Ddl civile già approvato dal Senato il 21 settembre scorso. Improbabili comunque modifiche al testo.

La revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica è tra i passaggi più significativi della riforma. A regolarla è il comma 5 dell'art. 1 (articolo unico dopo l'approvazione del maxiemendamento governativo con la fiducia).

Tra le previsioni delle delega vi è quella di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, valorizzando le fasi anteriori alla prima udienza, al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti, e la stessa prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti. È una dei passaggi chiave della riforma che dispone anche che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni.

Il Dossier della Camera ricorda che la Commissione Luiso ha individuato nella valorizzazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, tramite la riforma degli atti introduttivi, uno dei temi di maggior interesse della delega in esame. Siccome, afferma la Commissione, spesso non sono ancora definiti i termini della controversia, l'udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova, fissata a distanza anche di diversi mesi. La modifica proposta mira quindi alla responsabilizzazione delle parti e a una riduzione dei tempi della causa in quanto si potrà evitare la fase della concessione degli ulteriori termini alla prima udienza, previsti dall'art. 183, sesto comma.

Ma il nuovo assetto non convince le Camere civili secondo cui invece a farne le spese sono solo i tempi della difesa. "Mentre oggi – afferma de Notaristefani - i due tre anni che passano dall'inizio del procedimento alla decisione servono per un compiuto esercizio della difesa, domani saranno tempi morti. Quelli che si comprimono infatti sono i tempi della difesa: allora qual è il senso di concentrare tutto nella fase iniziale per poi aspettare comunque 2-3 anni?".

Critico anche il professor Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Siena, audito questa mattina. "L'obiettivo di ridurre i tempi del processo - afferma Scarselli - non è raggiungibile con questa riforma, non basta infatti modificare il rito. Se si vogliono accorciare i tempi vi è solo una cosa da fare: aumentare i magistrati. Noi abbiamo due milioni di sopravvenienze l'anno e soltanto tremila magistrati per farvi fronte".

Venendo poi al cambio di passo sulla prima udienza, secondo Scarselli "la partecipazione personale di tutte le parti, fu fatta già nel '90 e non funzionò. Sinceramente che tutte le parti debbano presentarsi davanti al giudice pare un eccesso, vi sono altri momenti nel corso del procedimento". Non convince neppure la riduzione a metà dei tempi per il deposito delle comparse conclusionali: "Non è un modo per accorciare i tempi del processo, si tratta infatti di un periodo esiguo, 10-15 giorni, che viene portato via all'esercizio della difesa. Non è qui infatti che si perde tempo, perché i tempi sono lunghi tra l'udienza che chiude l'attività istruttoria e l'udienza che chiude il processo, quando si passa alla fase decisionale".

Ma cosa prevede esattamente la delega? Entrando più nel dettaglio la lettera f) impegna il Governo a disciplinare la fase anteriore alla prima udienza al fine di consentire ad attore e convenuto di precisare meglio le proprie posizioni e specificare le proprie richieste. In particolare, all'attore dovrà essere data la possibilità di:

- proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, stabilendo a tal fine un termine congruo prima dell'udienza di comparizione;
- chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
- precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali.

Parallelamente anche il convenuto potrà avere la possibilità di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova. Inoltre, entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione, si dovrà prevedere che le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa e indicare la prova contraria. Tutti adempimenti da disciplinare come facoltativi e che dunque non determineranno alcuna decadenza.

Al riguardo, la lettera g) specifica che la norma di attuazione della delega debba determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo. Dovrà comunque essere garantito il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa. A tal fine si dovrà prevedere la possibilità di ampliare, se del caso il termine a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 166 c.p.c.

Il legislatore delegato dovrà anche adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario (lettera h); della trattazione della causa (lettera i).

In particolare, per quanto riguarda la trattazione, la lettera i) specifica che il governo dovrà prevedere: che le parti debbano comparire all'udienza personalmente, ai fini del tentativo di conciliazione (art. 185 c.p.c.) prevedendo che la mancata comparizione personale senza giustificati motivi sia valutabile dal giudice ai fini dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. (n. 1). E che il giudice provveda sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

La lettera l) poi detta principi e criteri direttivi per la riforma della fase decisoria.

Anzitutto, in caso di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la riforma dovrà prevedere che il giudice possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall'udienza di discussione (n. 1).

Negli altri casi, la riforma dovrà prevedere che il giudice fissi l'udienza di rimessione della causa, disponendo i seguenti termini temporali perentori (n. 2): fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti; fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti. Si dovrà inoltre prevedere il deposito della sentenza nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di tribunale in composizione monocratica) ovvero 60 giorni (nei casi di tribunale in composizione collegiale).

Il comma 6 dell'articolo 1, invece, stabilisce che il Governo dovrà ridurre il numero di procedimenti sottratti al giudice monocratico e definire un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa. In particolare, il Governo dovrà prevedere:

- la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie (lettera a));

- un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, che presenti analogie con quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (lettera b)).

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