Responsabilità

Risarcimenti del danno, va preferita la liquidazione con rendita vitalizia

Dalla Cassazione cambio di rotta rispetto all’attuale favore per la somma unica. Ma l’operato delle imprese assicurative è strutturato sull’erogazione del capitale

di Maurizio Hazan e Filippo Martini

Con la sentenza 31574 del 25 ottobre 2022 la Cassazione ha preso una posizione di espresso favore per il risarcimento in forma di rendita vitalizia dei danni (gravi) alla persona, ritenendo che tale soluzione sia da privilegiare rispetto alla liquidazione di una somma (la Lump sum) in unica soluzione – oggi adottata in via preferenziale – per ristorare tutti i pregiudizi che il danneggiato subirà vita natural durante. Si tratta di un’indicazione netta e in qualche modo programmatica destinata a riflettersi, con ogni probabilità, sulle future liquidazioni, soprattutto nelle ipotesi, oggi sempre più numerose, in cui si controverta di danni patrimoniali relativi al lucro cessante e alle esigenze di sostegno e cura di lungo periodo.

Il quadro

La possibilità di risarcire il danno permanente alla persona con rendita è prevista dall’articolo 2057 del Codice civile, con riferimento sia ai danni di natura patrimoniale, sia a quelli di natura non patrimoniale ed è rimessa alla libera scelta del giudice, che può adottarla in base alla natura del bene della vita inciso dalla lesione e «tenuto conto delle condizioni delle parti».

Sinora, però, la prassi liquidativa dominante nei sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurata (Rc auto e Rc sanitaria) ha preferito pagamenti omnicomprensivi e tombali e nella stessa direzione si sono sin qui orientate, salvo rare eccezioni, le corti di merito (mentre per gli infortuni sul lavoro il risarcimento in forma di rendita è già previsto per legge, a carico dell’Inail, per lesioni superiori al 16%).

La decisione

La sentenza 31574 lancia un segnale di discontinuità rispetto a quelle prassi, aprendo la via a un nuovo risarcimento per accordare la massima tutela “riabilitativa” di lungo corso a chi, per la gravità del danno subito, potrebbe non esser adeguatamente protetto da risarcimenti unitari e omnicomprensivi concordati ex ante.

In simili casi, secondo la Cassazione, il giudice, valutando comparativamente i pro e i contro della fattispecie concreta, non soltanto potrebbe, ma addirittura dovrebbe privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita, che non rappresenta per l’avente diritto un quid minus rispetto al ristoro in un’unica soluzione. Anzi, offre una tutela più ampia perché «consente di cogliere appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato subirà dal momento dell’evento in poi».

La vicenda decisa dalla Suprema corte riguarda un bimbo con gravissimi postumi permanenti conseguenti a un episodio di medical malpractice. Il ricorso (incidentale) in Cassazione è stato promosso dai genitori, contro la sentenza di Corte d’appello che aveva liquidato il risarcimento in forma di rendita vitalizia. I giudici di secondo grado, per la verità, avevano confermato l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale decisa in primo grado (in 1.219.355 euro) ma avevano scomposto il risarcimento in forma capitale anticipato in rate periodiche, disponendo la costituzione di una rendita vitalizia di 1.283,53 euro mensili, somma evidentemente ritenuta non appagante dai ricorrenti.

Danni non patrimoniali e patrimoniali

Nei fatti, la sentenza, che pur dà per ovvio il ricorso alla rendita per le poste patrimoniali, predica l’applicazione privilegiata di tale forma di risarcimento proprio per il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno biologico e del danno morale. Nulla lo vieta, dal momento che l’articolo 2057 del Codice civile non fa distinzioni. Ma non pare affatto certo che la rendita, stante la funzione (almeno in parte) consolatoria che anima il ristoro delle sofferenze non patrimoniali, sia davvero la più utile a soddisfare le aspettative degli aventi diritto.

Più lineare è invece l’utilizzo della rendita in relazione al pregiudizio patrimoniale della vittima, sia quando derivi da un minore reddito da lavoro, sia quando si consideri il delicato tema delle spese di assistenza riabilitativa e/o domiciliare ai macrolesi, non sostenute dal servizio sanitario nazionale. Qui la somministrazione periodica del danaro dovrà corrispondere, tempo per tempo, a quanto verosimilmente necessario per sostenere le esigenze patrimoniali del leso.

Difficoltà applicative

Il sistema della rendita creerà qualche difficoltà gestionale e potrà non piacere a molti operatori del diritto, di parte sia assicurativa, sia danneggiata. E per le strutture sanitarie in autoritenzione le complicazioni potranno essere anche maggiori, in assenza di adeguato sostegno assicurativo.

Sul fronte assicurativo, specie nel sistema della Rc auto, si porranno questioni di operatività pratica non facili a risolversi. La procedura di offerta obbligatoria stragiudiziale (articolo 148, commi 6 e seguenti, Codice delle assicurazioni) è strutturata intorno a un risarcimento in forma di capitale, in unica soluzione. L’esposizione dell’assicuratore della responsabilità civile è assoggettato a un massimale la cui erosione può non esser di facile calcolo se si liquida in rendita (anche in funzione del patto di gestione della lite). A maggior ragione se la rendita è accompagnata da costi ulteriori per far fronte alle garanzie eventualmente imposte dal giudice.

Vi è da chiedersi poi se un’impresa assicurativa, per legge solvibile (in quanto assoggettata ai regimi di Solvency) sia tenuta a fornire coperture patrimoniali ulteriori rispetto a quelle che il loro statuto d’impresa già sembra garantire agli aventi diritto.

E ancora rimane il tema della regolazione dei rapporti di eventuale regresso promossi dall’Inail, secondo meccanismi di rendita che potrebbero non essere congruenti e che normalmente vengono regolati in unica soluzione e in linea capitale.

Adattarsi alla novità sarà doveroso, ma non semplice.

Le pronunce a favore della rendita vitalizia

L’uccisione d’una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, che consiste nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge, o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche. Il danno può essere liquidato sia in forma di rendita (articolo 2057 Codice civile), sia in forma di capitale.
Cassazione, 6619 del 16 marzo 2018


Stante il carattere permanente della menomazione e delle necessità di assistenza, e considerata inoltre l’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell’attrice, si ritiene, in relazione agli esborsi da sostenersi in futuro per questa voce di danno, di dover provvedere in base all’articolo 2057 Codice civile mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
Tribunale di Torino, 3777 del 29 settembre 2022


Considerate l’incertezza circa la durata della vita dell’interessato nonché il fatto che il minore non avrebbe ragionevolmente iniziato a lavorare e guadagnare prima del diciottesimo anno di età, sicché tale danno non sussisterebbe all’attualità, esso può essere ristorato mediante la costituzione di una rendita vitalizia in favore del minore.
Tribunale dell’Aquila, 489 del 20 luglio 2022


Il ricorso alla rendita vitalizia per il risarcimento del danno non solo risponde meglio alle concrete esigenze di vita del beneficiario. La rendita vitalizia garantisce anche meglio per tutta l’effettiva durata della vita del danneggiato il percepimento di quanto liquidato annualmente per il danno futuro e, dunque, auspicabilmente per un periodo che potrebbe, anche, risultare diverso e maggiore rispetto al pronosticato.
Corte d’appello di Milano, 1226 del 12 aprile 2022


Il tipo di periodicità molto dilatata (ogni sei anni) della maturazione del danno permanente per protesi future fa ritenere più confacente la scelta della liquidazione mediante rendita vitalizia. Quindi viene costituita in favore dell’attore una rendita vitalizia, per cui, ogni sei anni, i convenuti, in solido, dovranno corrispondergli l’importo deciso dal giudice.
Tribunale di La Spezia, 312 del 26 maggio 2021

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