Responsabilità

TUN, ambito di applicazione e strumenti di gestione stragiudiziale dei sinistri post Riforma Cartabia

Una recente pronuncia della Cassazione sembra aprire all’applicazione della T.U.N. in ipotesi di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ed anche ai procedimenti ante 5 marzo (data di entrata in vigore del provvedimento)

Il 5 marzo 2025 è entrata in vigore la cd. T.U.N. (Tabella Unica Nazionale), volta a regolare la liquidazione dei valori pecuniari delle cd. macrolesioni e cioè delle menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.

La TUN per legge (art. 1 comma 18 della Legge 124/2017) dovrebbe applicarsi esclusivamente nei giudizi della RCA e della responsabilità sanitaria, in luogo delle tabelle dei singoli tribunali sinora utilizzate (in particolare in luogo dei criteri milanesi).

Inoltre, l’articolo 5 del DPR di riferimento prevede l’applicazione della T.U.N. per i “sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.

Tuttavia, attualmente, alcuni Tribunali stanno utilizzando ed applicando la T.U.N. anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore e anche in sinistri extra RC auto e responsabilità sanitaria, come ad esempio in casi di responsabilità da cose in custodia o da caduta di cose.

Ciò in particolare, in forza di un passaggio di una recente sentenza, la n. 11319 del 29 aprile 2025 in cui la Cassazione statuisce tra l’altro quanto segue:

“Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)

In questo modo la Corte di Cassazione, secondo alcuni, pare aprire all’utilizzo della T.U.N. in particolare nelle ipotesi di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ed anche ante 5 marzo.

Ciò ovviamente con non poche ripercussioni in relazione al quantum del risarcimento e complicazioni soprattutto nelle trattative stragiudiziali di definizione dei sinistri ante 5 marzo, in particolare ogni qualvolta che le differenze di valori della Tabella di Milano e della TUN sono più marcate.

La Riforma Cartabia, come noto, è intervenuta anche su due importanti istituti stragiudiziali ovvero la mediazione e la negoziazione assistita, cercando di incentivare concretamente il ricorso a tali istituti e la partecipazione effettiva delle parti. Ciò anche al fine di ridurre il carico dei Tribunali.

Come noto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, le controversie in materia di contratti assicurativi sono soggette alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Fino ad oggi, tuttavia, l’adesione delle Compagnie assicurative alle procedure di mediazione è stata piuttosto scarsa.

La recente Riforma Cartabia è intervenuta quindi con alcune modifiche al D.Lgs. 28/2010 tese a stimolare l’effettiva partecipazione delle parti (e delle Compagnie) al procedimento di mediazione, quali il neo-introdotto art. 12 bis che, tra l’altro, ha inserito la previsione di una possibile sanzione IVASS per le compagnie in caso di mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione.

Anche la negoziazione assistita, che costituisce tra l’altro condizione di procedibilità in materia di RC auto (rectius danni da circolazione di veicoli e natanti), come noto, è uscita rafforzata dalla Riforma.

C’è ora quindi da chiedersi come verrà applicata la T.U.N. non solo nei tribunali, ma anche e soprattutto in tutta quella fase precedente e stragiudiziale e se le incertezze temporali e di ambito di applicazione della T.U.N. troveranno accesso e con quale peso nelle trattative in sede di mediazione e negoziazione assistita.

L’auspicio è che le citate incertezze non pregiudichino il buon esito delle predette procedure e si riesca comunque ad ottenere un’apprezzabile deflazione del contenzioso, secondo il messaggio complessivo che si ricava dalla Riforma che appare certamente votata a spingere per la composizione conciliativa delle controversie, anche nel settore assicurativo.

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*Avv. Massimiliano Perletti (Partner), Avv. Federica Bargetto (Associate Partner) - Rödl & Partner

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