Responsabilità

Produttore responsabile se ha genericamente avvisato della pericolosità della cosa

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 18530 depositata oggi, affermando che serve una informativa specifica

di Francesco Machina Grifeo

Il produttore non può limitarsi a dire di avere avvisato il venditore della possibilità difettosità della cosa, essendo invece necessaria una specifica informativa dei rischi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 18530 depositata oggi, che ha accolto il ricorso di una Scarl che aveva acquistato una gru prodotta da una Srl e vendutagli da una Spa, crollata durante l’esecuzione dei lavori a Pozzuoli.

La Corte di appello di Napoli aveva escluso la decadenza di venditore e produttore, in quanto i vizi erano stati implicitamente riconosciuti nel momento in cui si era proceduto alla riparazione del braccio non funzionante. Ma aveva comunque accertato la prescrizione, sul presupposto che essa, nei confronti del venditore, matura in un anno dalla vendita. Per la società ricorrente tuttavia, al pari della decadenza, anche la prescrizione può essere oggetto di rinuncia tacita, tramite comportamenti impliciti, tra i quali vi sarebbe il riconoscimento dei vizi della cosa. Per la cassazione il motivo va accolto.

Il giudice di secondo grado aveva però anche escluso la responsabilità del produttore in quanto aveva avvisato l’acquirente, tramite il venditore, dell’eventualità che la gru potesse presentare problemi. Secondo la tesi del Collegio di merito, la società acquirente, ricevuta la comunicazione, avrebbe dovuto attivarsi per verificare se la sua gru rientrava tra quelle di cui era stato segnalato il problema, e, non avendolo fatto, ha concorso alla causazione del danno, di cui porta dunque le conseguenze ex articolo 1227 cc..

Al contrario per la ricorrente, proprio tale ricostruzione, dimostra che il danno era prevedibile e che dunque il produttore non poteva limitarsi ad inviare una informativa ma avrebbe dovuto attivarsi per ritirare la gru. Anche questo motivo è stato accolto. L’azione verso il produttore, si legge nella sentenza, è azione ex articolo 2043 c.c.. Egli, prosegue la Corte, non può dunque limitarsi a dire di avere avvisato il venditore, “poiché ciò lo mette al riparo da un inadempimento contrattuale verso costui, ma non lo mette al riparo dalla violazione dell’obbligo generale di neminem laedere che egli ha nei confronti anche dei terzi acquirenti, qualora abbia notizia della probabile difettosità del prodotto”. Dunque, deve provare di aver messo a conoscenza della difettosità il terzo danneggiato.

“Gli oneri informativi posti a carico del produttore – spiega la decisione - sono diretti a rendere edotto il consumatore - nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio - dei potenziali effetti collaterali connessi all’impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto; ne consegue che l’indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare.”

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