Bocciato il ricorso per recuperare le spese dell’accertamento tecnico preventivo
Non c’è interesse ad agire se si chiede solo il rimborso dei costi legali e dei periti. È possibile far valere il danno subito quando l’attribuzione della responsabilità è ancora controversa
Il professionista, la cui responsabilità sanitaria, a seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Atp), sia stata esclusa, non può avviare un giudizio di accertamento negativo della responsabilità solo per ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase di Atp, considerata stragiudiziale. Manca, infatti, l’interesse ad agire in base all’articolo 100 del Codice di procedura civile.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 13385 del 20 maggio 2025, ha respinto il ricorso...