Responsabilità

Morte per emotrasfusione, prescrizione breve dopo il 2005

Per la Cassazione, ordinanza n. 23745 depositata oggi, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale previsto dalla legge Cirielli per l’omicidio colposo

di Francesco Machina Grifeo

Tempi ridotti per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte per i parenti del soggetto morto a seguito di una emotrasfusione se l’evento morte è successivo alla legge Cirielli del 2005. In tal caso, infatti, si applica il termine più breve di sei anni (e non più dunque di dieci) previsto per l’omicidio colposo benché la trasfusione sia stata di molto antecedente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23745 depositata oggi, con la quale ha definitivamente respinto i ricorsi dei familiari della vittima.

La questione parte dall’azione, nei confronti del Ministero della Salute, degli eredi di una donna deceduta nel 2008 a seguito di trasfusioni di sangue infetto ricevute nel 1976. I ricorrenti avevano agito sia iure hereditatis che iure proprio. In primo grado, il Tribunale di Roma (2019) aveva dichiarato prescritto il diritto iure hereditatis, ma accertato il nesso causale tra l’evento morte e le trasfusioni eseguite nel 1976, aveva accolto la domanda iure proprio, condannando il Ministero a risarcire oltre 200mila euro per ognuno dei quattro eredi. In secondo grado, tuttavia, la Corte d’appello di Roma (2021), ha dichiarato prescritto anche il diritto iure proprio, ritenendo applicabile il termine di 6 anni introdotto dalla legge n. 251/2005 (cd. “legge Cirielli”), in vigore già al momento del decesso (2008). Poiché l’atto di citazione era del 2017, il termine risultava decorso.

Proposto ricorso, la Suprema corte l’ha respinto. Per individuare quale sia il termine di prescrizione da applicare – si legge nella decisione - occorre far riferimento alla legge vigente al momento in cui l’evento si è verificato, per essere questo il momento della consumazione del reato. Nel caso di specie, il danno evento non è la lesione conseguente alle trasfusioni del 1976, ma la morte risalente al 2008 e in quel momento la legge 251/2005 era già in vigore con la conseguente riduzione del termine di prescrizione per l’omicidio colposo a sei anni, a decorrere dal giorno della morte.

La Cassazione ha così affermato due principi di diritto. Con il primo ha chiarito che: “In caso trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l’evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.”. Con il secondo: “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l’entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale per il reato di omicidio colposo”.

In conclusione, per i giudici di legittimità, il reato di omicidio colposo, “il cui evento di danno non costituisce un mero aggravamento della lesione determinata dalle trasfusioni del 1976, ma un evento a sé stante, con conseguente decorso da esso del relativo termine di prescrizione, si è consumato in epoca successiva all’entrata in vigore della novella dell’art. 157 cod. pen., sì che non è possibile parlare di applicazione retroattiva della legge penale di determinazione del termine di prescrizione del reato, quanto di applicazione della legge vigente al momento del fatto, ossia della consumazione del reato di omicidio colposo”.

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