Energia, per l’allaccio abusivo eseguito da terzi ne risponde sempre il titolare
Il proprietario, infatti, deve vigilare circa il regolare utilizzo da parte di altri dell’utenza di cui egli è intestatario
«In caso di alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell’energia elettrica (nella specie, mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore), è sanzionabile, ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (testo unico accise), la condotta del titolare dell’utenza rifornita per inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell’utenza di cui egli è intestatario». Questo il principio di diritto enunciato dalla...