Amministrativo

Risarcimenti da Legge Pinto: la mancata comunicazione del creditore non ferma l'azione di ottemperanza

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di Antonino Masaracchia

La sentenza che si commenta è particolarmente interessante perché giunge fra i primi pronunciamenti del giudice amministrativo in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo (ai sensi della legge n. 89 del 2001, meglio nota come Legge Pinto) dopo le modifiche legislative che sono state introdotte con la legge n. 208 del 2015 (cosiddetta “legge di stabilità 2016”).

I risarcimenti da Legge Pinto - Deve anzitutto premettersi che i risarcimenti da Legge Pinto costituiscono una cospicua fetta del contenzioso dinnanzi ai Tar: capita infatti molto spesso che, di fronte a un decreto che riconosca il diritto al risarcimento per la durata non ragionevole di un processo (in genere civile, ma anche penale, tributario o amministrativo) – decreto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, è emesso dal presidente della Corte d'appello o da un magistrato a tal fine designato –, l'amministrazione della Giustizia rimanga inerte e non provvede alla liquidazione di quanto dovuto, così innescando una perversa spirale processuale.

Il decreto della Corte d'appello, infatti, qualora non eseguito spontaneamente, è suscettibile di attuazione con l'ordinario rimedio del giudizio di ottemperanza dinnanzi al Tar, ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del codice del processo amministrativo: tale decreto – come anche ricorda la sentenza qui in commento – ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (così, di recente, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1484 del 2012).

Dunque, l'ordinamento provvede a sostenere il cittadino vittima del disservizio derivante da una durata irragionevole del processo mediante l'apertura di un nuovo processo, appunto quello amministrativo per ottemperanza, all'esito del quale – finalmente – l'amministrazione pagherà quanto dovuto mediante l'intercessione del commissario ad acta. In questo già complesso e farraginoso meccanismo è intervenuta la novella di fine anno per complicare ulteriormente il percorso che il cittadino-creditore deve affrontare per ottenere quanto duvuto: incombenze e adempiementi lunghi e snervanti.

Tar Campania – Sezione VIII – Sentenza 29 febbraio 2016 n. 1089

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