Tribunale di Roma, Civile, Sezione L, Sentenza del 15-10-2024, n. 10170

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Giudicando in tema di personale dirigente della sanità pubblica, il Tribunale di Roma ha affermato che l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Con la precisazione che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore; proprio per tale natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono.

Il tema del diritto ai buoni pasto e, per coloro che non ne hanno potuto usufruire durante il rapporto di lavoro, della relativa indennità economica è fonte di un crescente contenzioso. In particolare, il numero maggiore di controversie si concentra nel settore della sanità, ove la contrattazione collettiva prevede l'istituzione a carico delle aziende sanitarie di un servizio di mensa per il personale, quale misura a sostegno del benessere e della produttività dei dipendenti.

La controversia decisa...

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