Risoluzione del contratto di mutuo e configurabilità della clausola risolutiva espressa
Contratto di mutuo - Risoluzione del contratto - Configurabilità della clausola risolutiva espressa - Dichiarazioni non veritiere.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto in seguito all'inadempimento di una o più obbligazioni specificatamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quale le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione». Bisogna accertare se il rinvio nella clausola alla veridicità delle dichiarazioni rese rendevano specifica e determinata l'obbligazione in relazione alla quale le parti avevano previsto la risoluzione di diritto per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza dell'11 agosto 2021, n. 22725
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - Clausola risolutiva espressa configurabilità - Condizioni - Operatività della stessa con riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 12 dicembre 2019, n.32681
Contratti - Scioglimento - Clausola risolutiva espressa.
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi gia` previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravita` dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.
Corte di Cassazione,Civile, Sezione L, Sentenza del 16 maggio 1997, n. 4369
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