Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita
Prevalenza alla mediazione obbligatoria nei casi di "cumulo" con la negoziazione assistita obbligatoria - Ove, invece, la mediazione non sia obbligatoria ma lo sia la negoziazione assistita, le parti devono necessariamente esperire la seconda, pena l'improcedibilità della domanda
La mediazione obbligatoria ex lege prevale sulla negoziazione assistita obbligatoria.
Questo, in sintesi, il principio affermato dal Tribunale di Roma (8 ottobre 2021, n. 15716) che è stata chiamata a pronunciarsi con riguardo ad una fattispecie in cui parte attrice non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di invito alla negoziazione assistita, ritenendo di potervi supplire con l'introduzione del procedimento di mediazione. Parte convenuta, alla luce di tale circostanza, chiedeva invece che la domanda attorea venisse dichiarata improcedibile.
Il Tribunale di Roma, prima di entrare nel merito della questione, ha ritenuto opportuno rammentare come, sia la mediazione, sia la negoziazione assistita rappresentino due strumenti finalizzati alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. La prima prevede sempre l'intervento di un terzo imparziale, che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole volto alla composizione della lite. La seconda, invece, costituisce un contratto che impegna le parti a negoziare "in buona fede e con lealtà" per trovare una composizione bonaria della controversia.
La mediazione, pertanto, presenta alcuni caratteri dei mezzi autonomi di definizione della lite e altri tratti dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie.
Venendo quindi ad analizzare il rapporto tra i due istituti, il giudice romano precisa che la negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, D.L. 132/2014, è obbligatoria solo in alcuni casi specificamente indicati, ma "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati".
Dall'interpretazione di tale disposizione discende, dunque, "il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita (Tribunale di Verona, 23.12.2015, g. Vaccari)".
In altre parole, il legislatore ha accordato prevalenza alla mediazione obbligatoria nei casi di cumulo con la negoziazione assistita obbligatoria e, pertanto, quando una controversia sarebbe soggetta ad entrambe "chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano". Questo perché il procedimento di mediazione, grazie all'intervento di un terzo estraneo, risulta "maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti".
Negli altri casi, invece, ove la mediazione non sia obbligatoria ma lo sia la negoziazione assistita, le parti devono necessariamente esperire la seconda, pena l'improcedibilità della domanda.
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*A cura di Simona Daminelli, partner di La Scala Società tra Avvocati