Amministrativo

Sanzioni Agcom per le mancate informazioni all’utenza dalla società di corriere espresso

L’impresa era stata già sanzionata in precedenza per la violazione dei medesimi obblighi informativi e il Consiglio di Stato chiarisce che in simili casi ogni contestazione interrompe la permanenza dell’illecito

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di Paola Rossi

Scattano ulteriori sanzioni dell’Agcom in caso di violazioni reiterate in materia di obblighi informativi da parte di una società che esercita l’attività d’impresa di “corriere espresso” e che sia già stata sanzionata in relazione a precedenti condotte analoghe con provvedimento impugnato davanti ai giudici. Il Consiglio di Stato lo ha affermato con la sentenza n. 7540/2024. 

La dovuta informazione ai consumatori è dettata dal diritto dell’Unione europea e dalla legislazione degli Stati membri. In particolare le norme dell’Unione europea che rilevano in materia sono quelle contneeute nella direttiva 97/67/Ce.

Direttiva 97/67/Ce
Il servizio di corriere espresso va inquadrato nell’ambito dei servizi postali ai sensi della direttiva 97/67/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, con conseguente applicazione dei doveri informativi e di trasparenza previsti per gli operatori che esercitano servizi postali in ossequio al principio di trasparenza e di tutela nei confronti delle categorie deboli a causa dell’asimmetria informativa rispetto gli articolati accordi negoziali tra operatori e imprese. Il controllo all’interno di ogni Stato membro sull’adempimento di tali obblighi informativi da parte degli opertaori del servizio postale è demandato ad autorità amministrative indipendenti - quale l’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni - che possono irrogare sanzioni.

Doveri verso i consumatori
Nel caso concreto la società di corriere espresso aveva impugnato il primo provvedimento sanzionatorio adottato dall’Agcom. Per il Consiglio di Stato sono legittime le sanzioni adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a fronte di violazioni degli obblighi informativi a carico degli operatori del servizio postale, tra cui
- la mancata pubblicazione dei servizi offerti con la relativa tariffa,
- l’omessa istituzione di una specifica modalità di comunicazione, come l’uso di un numero verde,
- la mancata adozione di una modulistica per i reclami, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie.

Informazioni obbligatorie stabilite da Agcom
I doveri informativi previsti dalla delibera Agcom 413/14 del 31 luglio 2014 rappresentano strumenti di tutela dell’utenza, in quanto i destinatari degli invii postali, non essendo contraenti dei contratti di servizio stipulati con i propri clienti dal corriere espresso, non possono conoscere tramite il documento contrattuale, rispetto al quale sono terzi, le informazioni prescritte ex lege all’operatore per la tutela dei loro diritti.

Legittime nuove sanzioni per la reiterazione delle violazioni
Molto importante è il chiarimento di Palazzo Spada sull’applicabilità di nuove sanzioni successive a quelle applicate in precedenza nel caso in cui l’operatore reiteri le medesime condotte già precedentemente sanzionate e anche se il primo provvedimento è sub iudice. I giudici amministrativi spiegano che però l’ipotesi di rinnovo delle sanzioni da parte di Agcom non deriva dal fatto che la reiterazione delle violazioni integrerebbero un illecito permanente.

E’ quindi legittimo il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di un corriere espresso in caso di ulteriori violazioni agli obblighi informativi in materia di servizi postali che siano accertate successivamente all’adozione di una ordinanza-ingiunzione della medesima Autorità, impugnata con opposizione in giudizio, per analoghe violazioni precedentemente commesse. Infatti, come già detto, in una tale situazione non viene in rilievo un illecito permanente, bensì una reiterazione di violazioni autonomamente sanzionabili in base all’articolo 8-bis della legge 689/1981.

Autonomia e cumulo delle violazioni
Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce la natura del cumulo giuridico applicabile alle sanzioni irrogate con diversi provvedimenti da Agcom in caso di violazioni commesse dall’operatore con più azioni od omissioni o di violazioni plurime commesse con una singola azione od omissione.
Spiega la sentenza che, in materia di sanzioni per le violazioni amministrative l’articolo 8, comma 1, della stessa legge del 1981 limita l’applicabilità del cumulo giuridico alla sola ipotesi del concorso formale tra le violazioni contestate e quindi per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione. Il cumulo giuridico non può invece essere invocato con riferimento all’altra e diversa ipotesi del concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. La pluralità di condotte, ancorché eventualmente animate da un’unica strategia di impresa, determina l’insorgenza di una pluralità di sanzioni distinte, una per ogni violazione accertata, mantenendo tutte una loro distinta autonomia sul piano giuridico.

La contestazione dell’illecito
La contestazione dell’illecito da parte dell’Agcom costituisce atto interruttivo e fa venir meno la permanenza dell’illecito.
Precisa il Consiglio di Stato che in materia di sanzioni per violazioni amministrative, la contestazione dell’illecito determina la giuridica interruzione della condotta e la cessazione della permanenza, valendo quindi come atto interruttivo che conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere autonomo dell’illecito amministrativo, ulteriormente ed autonomamente sanzionabile.

 Riesercizio del potere sanzionatorio
L’eventuale pendenza di un giudizio per la impugnazione di un provvedimento sanzionatorio non preclude all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il riesercizio del medesimo potere sanzionatorio volto a punire ulteriori analoghe violazioni. Difatti, trattandosi di condotte giuridicamente separate e punite con provvedimenti distinti e collegati a comportamenti giuridicamente diversi, non viene in rilievo un illecito permanente e i provvedimenti sanzionatori possono essere oggetto di autonoma e separata opposizione giudiziale.

 Il caso risolto ha riguardato l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Agcom nei confronti di una società esercente attività di “corriere espresso” per la violazione di obblighi informativi in materia di servizi postali. In relazione ad analoghe infrazioni, tale operatore era stato già attinto tre anni prima da un precedente provvedimento sanzionatorio impugnato innanzi al giudice amministrativo e il gravame, alla data di notifica della nuova ordinanza-ingiunzione, non risultava definito con sentenza passata in giudicato. La sezione ha ravvisato un’ipotesi di reiterazione di condotte illecite (da considerare, quindi, come autonomamente sanzionabili), seppure simili, se non in parte sovrapponibili rispetto a quelle contestate in precedenza, e non una condotta illecita permanente.

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