Scritture contabili e registri devono essere tenuti nella sede del contribuente, su supporti cartacei o meccanografici
Accertamento - Scritture contabili e relativi registri - Incapacità di stampare la contabilità - Sanzioni al datore
La tenuta delle scritture contabili e dei relativi registri deve essere effettuata nella sede del contribuente, su supporto cartaceo, o con sistemi meccanografici. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici é considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta e alla presenza degli organi competenti.
• Corte di Cassazione,sezione tributaria, ordinanza 18 giugno 2019 n. 16253
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio - Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici - Equiparazione ai registri cartacei - Art. 7, comma 4 - Ter, del d.l. n. 357 del 1994 - Applicazione retroattiva - Fondamento - Conseguenze - Sanzioni per violazione degli obblighi formali di annotazione - Esclusione
n tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, la disposizione di cui all'art. 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357 del 1994 (conv., con modif., dalla l. n. 489 del 1994) ha efficacia retroattiva nella parte in cui esclude l'irrogazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi formali di registrazione cartacea, assorbiti, in forza della sopramenzionata disposizione, dall'equipollenza delle registrazioni meccanografiche, in linea con il principio del "favor rei" in materia fiscale, codificato dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che impedisce l'applicazione di sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 29 novembre 2017 n. 28557
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio - Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici - Equiparazione ai registri cartacei - Art. 7 d.l. n. 357 del 1994 - Applicazione retroattiva - Possibilità - Fondamento - Conseguenze - Sanzioni per violazione degli obblighi formali di annotazione di cui all'art. 23 d.p.r. n. 633 del 1972 - Non applicabilità - Sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili di cui all'art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni
In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, la disposizione di cui all'art. 7, comma 4 ter, del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, nel testo vigente "ratione temporis", secondo cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è equiparata ai registri cartacei, per il principio del "favor rei" in materia tributaria, codificato dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, può essere applicata retroattivamente nella parte in cui esclude l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi formali di annotazione previsti dall'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; a sua volta, la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, non può essere applicata retroattivamente per l'operatività del principio di legalità sancito dal comma 1 del citato art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 6 dicembre 2011, n. 26177
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - In genere - Contabilità d'impresa - Tenuta con sistemi meccanografici ai sensi dell'art. 7, comma 4 - Ter, del d.l. n. 357 del 1994 - Condizioni di regolarità - Inosservanza - Indetraibilità dell'Iva - Configurabilità - Fattispecie
In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, l'art. 7 comma 4 ter d.l. n. 357/94 nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 342/2000, prevede che "a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all'esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all'esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva considerato illegittima la detrazione dell'IVA per operazioni annotate sui registri meccanografici ma i cui supporti cartacei non erano stati stampati pur essendo la operazione medesima relativa all'anno precedente).
•Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 10 novembre 2010 n. 22851