Famiglia

Semi-abbandono, la Cassazione introduce l'"adozione mite" per non recidere i legami

L'ordinanza 1476 depositata oggi ha accolto il ricorso di una madre contro lo stato di adottabilità

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Edu, introduce nel nostro ordinamento l'"adozione mite", che non recide cioè il legame con la famiglia biologica, e relega l'"adozione legittimante" al ruolo di extrema ratio utilizzabile unicamente in presenza di una irreversibuile incapacità di cura da parte dei genitori. In tal modo si intende dare copertura a tutti quei casi in cui il giudice accerti comunque l'interesse del minore "a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali".


Con l' ordinanza 1.476 depositata oggi ed ampiamente motivata, la Prima Sezione civile individua anche lo strumento normativo nell'"adozione in casi particolari", e segnatamente nell'articolo 44, lett era d) della legge 184/1983, qualificata come norma di chiusura ed interpretata estensivamente.

I giudici hanno così accolto, con rinvio, il ricorso di una madre contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato lo stato di adottabilità della figlia. La decisione, si legge nell'ordinanza, si è "sottratta all'obbligo - sulla stessa incombente - di considerare, compiuti gli opportuni approfondimenti istruttori, il ricorso ad una forma di «adozione mite», ai sensi dell'art. 44, lett. d), che consenta un graduale recupero del rapporto tra quest'ultima e la madre biologica, in considerazione dell'affetto e dell'interesse dimostrato dalla madre nei suoi confronti". La Corte territoriale si è limitata "a confermare la dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola effettuata dal Tribunale per i minorenni". Mentre come chiarito dalla Cedu in caso di presa in carico del minore, l'Autorità pubblica deve attivarsi rapidamente "per riunire la famiglia biologica non appena ciò sia possibile".

La bambina era stata sottratta alla mamma all'età di cinque mesi e nei successivi due anni si era proceduto soltanto a due incontri. Successivamente il terremoto delle Marche del 2016 aveva reso inagibile il luogo indicato per i successivi contatti. Contro questi impedimenti fisici la donna, che pure riconosceva di non essere in grado di prendersi cura da sola della figlia, si era sempre battuta svolgendo anche incontri preparatori con gli assistenti sociali.

La Cassazione ricorda che, con specifico riferimento alla cosiddetta «adozione mite», la Cedu ha affermato di essere "ben consapevole del fatto che il rifiuto da parte dei tribunali di pronunciare un'adozione semplice risulta dall'assenza nella legislazione italiana di disposizioni che permettano di procedere a questo tipo di adozione" ma anche che alcuni tribunali italiani "avevano pronunciato, per mezzo di una interpretazione estensiva dell'articolo 44 lett. d), l'adozione semplice in alcuni casi in cui non vi era abbandono". Alla stregua di tali considerazioni, lha concluso che "costituisce un obbligo delle autorità italiane, prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare, di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 CEDU" (Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).

"In presenza di situazioni di semi-abbandono – argomenta la Suprema corte -, nelle quali, cioè, la non piena idoneità genitoriale dei genitori biologici non esclude, tuttavia, l'opportunità della loro presenza nella vita del figlio in considerazione dell'affetto e dell'interesse, da essi comunque dimostrato nei confronti del minore -, l'adozione che recida ogni rapporto con il genitore biologico può rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore".

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto a cui dovrà attenersi la Corte territoriale in sede di rinvio: «L'adozione cd. legittimante che determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del terzo comma, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'«adozione in casi particolari», prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 1. n. 184 del 1983 e 315bis, secondo comma, cod. civ., nonché delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse".

"Il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui all'art. 44, lett d) della legge n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. «adozione mite», al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine».

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