Civile

Sentenza decisa prima dei termini per le conclusioni, alle Sezioni Unie la necessità di allegare il pregiudizio

Il rinvio è stato decisi oggi dalla II Sezione civile con l'ordinanza interlocutoria n. 6451

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Saranno le Sezioni unite a chiarire se la sentenza emessa – nel caso specifico in appello – prima della scadenza dei termini concessi (ai sensi dell'articolo 190 del c.p.c.) per le comparse conclusionali e le memorie di replica sia da considerarsi di per sé nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, oppure se la parte debba allegare uno specifico pregiudizio subito. Il rinvio è stato disposto dalla II Sezione civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 6451 depositata oggi, ritenendo le "condizioni ormai mature" per un pronunciamento del Supremo consesso vista anche la "non rara evenienza" dell'accadimento.

Secondo un primo orientamento deve essere ritenuta nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini "risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza in concreto del pregiudizio … giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa". Il principio del contraddittorio, del resto, non sarebbe riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, "ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo".

Secondo un differente indirizzo invece la violazione dei termini non è di per sé causa di nullità della sentenza stessa, "essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa". Perciò, la parte deve dimostrare che "l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio".

La lesione delle norme processuali, secondo questa lettura, non sarebbe invocabile in sé e per sé, come causa di nullità, "essendo viceversa sempre necessario che la parte adduca, anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima" (SU 3758/2009). In questo senso, la denunzia di vizi dell'attività del giudice, anche alla luce dei principi di economia processuale e ragionevole durata, oltreché dell'interesse ad agire, "non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte".

Sulla parte graverebbe allora la dimostrazione della lesione concretamente subita, "magari indicando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta". Pertanto, qualora nulla di tutto ciò sia indicato dalla parte ricorrente in Cassazione, limitandosi ad invocare la sola lesione di uno o entrambi i termini concessi ai sensi dell'articolo 190 c.p,c., "non potrebbe conseguire la nullità della sentenza per la sola formale sussistenza della violazione di una norma procedurale assunta in sé e per sé, senza alcun collegamento con un effettivo pregiudizio".

Spetterà ora alle S.U. dirimere il contrasto o comunque dare soluzione alla questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©