È illegittimo l'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del ministero della Giustizia, in quanto contrasta con gli artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria. Lo prevede il Tar Lazio con la sentenza 7625/2025.
LA MASSIMA
Privacy - Processo civile - Sentenze - Pubblicazione - Banca dati ministeriale - Ministero della Giustizia - Oscuramento generalizzato - Illegittimità - Disciplina normativa - Esegesi.
È illegittimo l'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del ministero della Giustizia, in quanto contrasta con gli articoli 51 e 52 del Dlgs 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria. Una corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 52, comma 7, Dlgs 196/2003 non vieta di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'autorità giudiziaria a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia. In altre parole, il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall'altro, è rimesso all'autorità giudiziaria (salvo l'ipotesi di cui all'articolo 52, comma 5 Dlgs 196/2003): orbene, al di là dell'esatta qualificazione della decisione del giudice in tema di oscuramento (che si tratti di atto giurisdizionale o amministrativo), va rilevato come sicuramente l'amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non possa sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione. Conseguentemente, l'oscuramento generalizzato disposto dalla pubblica amministrazione non appare legittimo, considerato come essa appare interferire in parte anche con una decisione attribuita all'autorità giudiziaria.
Se la riservatezza è divenuto un tema fondamentale in una società iper connessa come la attuale, il dato applicativo della privacy è giunto a un livello spesso parossistico, tale da incidere sulla stesa funzionalità dei sistemi.
Il tema della riservatezza
Il caso della pubblicazione delle decisioni giurisdizionali appare paradigmatico e la sentenza del Tar in esame ne prende atto in termini bilanciati ed equilibrati, anche grazie all'esperienza della stessa giustizia amministrativa, che è stata pioniera nella digitalizzazione...


