Separazione: la forma del ricorso in appello rileva nel conteggio del termine dei sei mesi
In materia di separazione personale tra coniugi la forma dell'appello è determinante sulla tempestività del ricorso. Lo chiarisce la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 403/19.
È noto infatti che l'appello, deciso in camera di consiglio, è ammissibile se viene rispettato il termine dei sei mesi dalla sua proposizione. Superato questo “tetto” va dichiarato inammissibile.
Nel caso, invece, l'appello sia stato prodotto con atto di citazione (come nel caso concreto) e non con ricorso, il termine per l'impugnazione può sforare più facilmente i sei mesi, danneggiando il ricorrente. E questo perché - come si legge nella pronuncia - l'iscrizione a ruolo “rischia” di essere determinante nel conteggio dei sei mesi. Nella vicenda esaminata, infatti, il soggetto ha proposto appello contro la decisione di prime cure il 14 ottobre 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pec ai difensori in data 13 aprile 2017, provvedendo poi a iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge. Il ricorso è stato dichiarato intempestivo e come tale inammissibile.
Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403