Civile

Sfratto per morosità: il locatore “assente” non paga le spese del procedimento

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di Mario Piselli

Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell'articolo 662 del Cpc, e dunque, per mancata comparizione del locatore intimante all'udienza fissata nell'atto di citazione e in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, che si proceda, previo mutamento del rito, all'accertamento negativo del diritto azionato, non può il locatore intimante essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, ma queste vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell'articolo 310 del Cpc. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19425 del 2016.

La mancata comparizione del locatore - Secondo il giudice di legittimità, la mancata comparizione del locatore all'udienza fissata per la convalida fa perdere all'intimazione tutti gli effetti di carattere processuale e, cioè, il venir meno della possibilità di divenire titolo esecutivo, nonché l'effetto della possibile trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la citazione, contenuta nell'intimazione, conservare in tal caso il carattere di atto autonomo distinto.

Quanto, poi, al persistere degli effetti sostanziali dell'intimazione, la Corte ha ritenuto che, nonostante la mancata comparizione del locatore, occorre riconoscere all'intimato la facoltà di costituirsi e di provocare l'accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando così il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione: sicché, in tale giudizio il locatore potrà successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall'articolo 662 del Cpc.

Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 settembre 2016 n. 19425

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