Civile

Sì al licenziamento del bancario che viola l'antiriciclaggio anche se assolto in sede penale

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Sì al licenziamento dell'impiegato di banca che non rispetta le norme antiriciclaggio omettendo la segnalazione di numerose operazioni sospette. In particolare, il bancario avrebbe violato la legge che contrasta i reati finanziari in relazione alla posizione sospetta di tre società gestite da un prestanome di un clan mafioso. Ininfluente così ai fini della revoca del provvedimento dell'istituto di credito l'assoluzione dal reato di favoreggiamento con la formula «perché il fatto non sussiste» in sede penale. Lo hanno affermato i giudici della sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n.21548 di ieri.

Secondo la Suprema corte le violazioni contestate al dipendente nel procedimento disciplinare hanno un valore autonomo rispetto all'accertamento dei fatti in sede penale. Infatti, il processo - secondo la sezione Lavoro - si era chiuso con l'assoluzione del dipendente in quanto non era stato dimostrato il favoreggiamento reale e il riciclaggio. Nella sostanza l'assoluzione era stata conseguita per mancanza della «prova dell'elemento psicologico e cioè della consapevolezza della origine illecita delle somme di denaro connesse ai movimenti operati sui conti correnti».

L'esclusione, dunque, del reato non cancella le contestazioni disciplinari, attinenti invece alla «violazione di precisi obblighi, scaturenti dalla normativa antiriciclaggio, facenti capo al dipendente quale preposto allo sportello bancario».

Corte di cassazione –Sezione Lavoro – Sentenza 21 agosto 2019 n. 21548

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