Civile

Si paga la Tosap se le grate di areazione sono poste sul marciapiedi

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza 13 aprile 2021 n. 9639

di Andrea Alberto Moramarco

Se le griglie di areazione dell'edificio di una banca insistono su suolo pubblico, è dovuto il pagamento della Tosap. Anche in tal caso, infatti, si determina una effettiva sottrazione del suolo pubblico all'utilizzo della collettività. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 9639/2021.

La vicenda
La decisione riguarda il pagamento della Tosap relativa all'anno 2011, richiesto dal Comune di Livorno ad una banca, in relazione alle grate di areazione realizzate sui marciapiedi posti intorno al fabbricato di proprietà della stessa. L'istituto di credito riteneva di non dovere alcunché, in quanto le grate non erano poste su suolo pubblico, bensì su suolo di proprietà privata, come risultante da concessione edilizia, sul quale poi sarebbe sorta una servitù di pubblico passaggio, «sicché si sarebbe al di fuori di un presupposto fondante la debenza della TOSAP». Per la banca, inoltre, se anche il suolo fosse effettivamente pubblico, non vi sarebbe comunque una effettiva sottrazione di suolo pubblico tale da giustificare l'applicazione del tributo.

La decisione
Dopo l'alternarsi dei giudizi delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, l'una in favore e l'altra contro la banca, la parola passa alla Cassazione, che a sua volta rinvia la decisione finale ai giudici territoriali. Difatti, la questione della pretesa natura privata del suolo ove sono poste le griglie non era stata affrontata. Tale circostanza, ovviamente, farebbe venir meno il presupposto impositivo della Tosap.
Ad ogni modo, la Cassazione coglie l'occasione per ribadire alcuni punti fermi nell'applicazione del tributo, il cui presupposto impositivo va individuato nell'occupazione di suolo pubblico che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ebbene, secondo i giudici, nel caso di specie, laddove il suolo fosse effettivamente pubblico, l'istituto di credito sarebbe tenuto al pagamento, «atteso che con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico», con conseguente «sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione» privata. D'altra parte, non si tratta neppure di una occupazione irreversibile, atteso che in caso di loro rimozione cesserebbe «il godimento individuale con ripristino dell'uso collettivo». In sostanza, secondo la Suprema corte, il mero fatto di insistere su suolo pubblico comporta l'integrazione del presupposto impositivo del tributo.

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