Casi pratici

Sicurezza degli sport invernali: obblighi e responsabilità dei gestor

La disciplina che regola la sicurezza degli sport invernali

di Tiziana Cantarella


la QUESTIONE
Qual è il limite di estensione del potere di controllo e di custodia del gestore in relazione all'esercizio di un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica? Qual è la conseguenza in caso di rischio naturale esterno atipico?


La legge 24 dicembre 2003, n. 363, disciplina, in maniera organica e in piena autonomia rispetto alle norme generali in materia di responsabilità e obbligazioni da contratto, l'argomento della sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Da tale disciplina organica derivano diversi profili di responsabilità, poiché la summenzionata legge detta precise regole di comportamento rivolte tanto ai gestori delle aree sciabili, quanto agli utenti delle medesime, la cui violazione determina la responsabilità per colpa e il conseguente obbligo risarcitorio.
La necessità dello specifico intervento del Legislatore è dipesa dall'insufficienza delle norme di carattere generale, quali gli articoli 2043 c.c., 2050 c.c.e 2051 c.c.a disciplinare la materia soprattutto in assenza dell'esplicita definizione di "aree sciabili" e della mancata individuazione dei requisiti necessari per la gestione delle stesse, nonché dell'inesistenza di norme destinate alla corretta gestione e fruibilità delle aree predette.
E così la legge 24 dicembre 2033 n. 363 che detta le «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» e che tra le proprie finalità annovera non solo il perseguimento della sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali, ma anche la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico delle località montane, individua, anzitutto, le aree sciabili, per poi passare a elencare gli obblighi e le ipotesi di responsabilità dei gestori, nonché le norme di comportamento per gli utenti.
Le aree sciabili coincidono, secondo quanto previsto dalla legge, con le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico, comprendenti non solo le piste ma anche gli impianti di risalita e di innevamento e riservate, oltre che alla pratica dello sci, anche alla pratica di snowboard, sci di fondo, slitta, slittino e gli altri sport individuati dalle singole Regioni.
Le aree destinate a ciascuna delle diverse attività vanno specificamente individuate al fine di evitare che la pratica promiscua dei diversi sport possa comportare rischi per gli utenti.


Obblighi e responsabilità dei gestori
La legge prevede che le piste debbano essere messe in sicurezza secondo quanto stabilito dalle norme regionali e che i gestori, oltre a dover provvedere alla manutenzione delle piste, abbiano l'obbligo di predisporre adeguati mezzi di protezione a tutela dell'incolumità degli utenti che si servono delle piste, di segnalare eventuali situazioni di pericolo, di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati ai centri di soccorso e assistenza più vicini.
L'art. 4 della legge summenzionata introduce, poi, un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei gestori tenuti a garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio delle piste; a tal fine è stato previsto a loro carico l'obbligo di stipulare apposito contratto di assicurazione per i danni agli utenti e ai terzi.


Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
Passando, poi, alle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, la legge n. 363/2003ha introdotto l'obbligo del casco protettivo per i minori di quattordici anni che pratichino lo sci alpino e lo snowboard e ha imposto, comunque, agli sciatori di tenere una condotta idonea a non costituire pericolo per l'incolumità altrui e di moderare la velocità in corrispondenza di tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie o in presenza di principianti.
Quanto alle norme in materia di precedenza, l'art. 10 impone allo sciatore a monte di mantenere una traiettoria che eviti il rischio di collisione o interferenza con lo sciatore a valle, mentre agli incroci la precedenza spetta a chi provenga da destra, o secondo le diverse indicazioni della segnaletica, se esistente.
Nel caso di sorpasso, lo sciatore deve assicurarsi di disporre di spazio sufficiente a completare in sicurezza la manovra e di avere sufficiente visibilità.
Il sorpasso dev'essere effettuato a una distanza idonea a evitare intralci allo sciatore sorpassato. Gli sciatori in sosta o infortunati devono portarsi o essere portati a bordo pista e la loro presenza dev'essere visibile o segnalata.
È stato espressamente previsto il divieto di percorrere le piste a piedi (salvo i casi di urgente necessità nei quali è fatto obbligo di tenersi ai margini della pista) e di risalire, salvo espressa autorizzazione, con gli sci. È previsto un espresso esonero da responsabilità del concessionario o del gestore nel caso di incidenti verificatisi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti.
È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni o i Comuni di adottare ulteriori norme a tutela della sicurezza.
Nel caso di scontro tra sciatori l'art. 19 legge n. 363/2003 introduce una presunzione di pari responsabilità, che può essere vinta solo con la prova contraria.


La natura della responsabilità del gestore
Con la disciplina introdotta dalla legge del 2003, tuttavia, il Legislatore non è riuscito a colmare le lacune relative alla natura della responsabilità del gestore, argomento, per altro, strettamente correlato a quello della natura del rapporto tra utente e gestore.
Perplessità desta anche il riferimento non troppo velato alla disciplina dettata dal codice della strada, che sembrerebbe assimilare la pratica dello sci alla circolazione stradale, con la quale, invero, poco ha a che vedere.
A colmare la lacuna normativa in materia di responsabilità del gestore è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 2706 del 10 febbraio 2005 che, per un verso, ha escluso la responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., mentre, per l'altro, ha affermato che la responsabilità del gestore prevista e disciplinata dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 è un'ipotesi di responsabilità oggettiva, assimilabile alla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e, perciò, superabile solo attraverso la prova del caso fortuito. Tale conclusione è stata, altresì, confermata da recenti pronunce dei Giudici di legittimità che sono giunti a precisare che nell'ipotesi di incidente sciistico occorso ad uno studente, il comportamento imprudente di quest'ultimo, volontariamente avventuratosi in una discesa "fuori pista", integra gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità exart. 2051 c.c. del gestore dell'impianto, che ha adeguatamente segnalato i limiti delle piste battute, stante l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3502).
Tuttavia, neppure la pronuncia summenzionata appare idonea a fugare i dubbi in ordine alla natura del negozio tra utente e gestore, soprattutto nelle ipotesi maggiormente problematiche.
Se pure si può concordare, con la giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità del gestore della pista di sci si fondi sul potere di custodia e sugli obblighi dallo stesso scaturenti, tale tesi risulta difficilmente applicabile al gestore dell'impianto di risalita e, soprattutto, non chiarisce la natura complessiva del negozio giuridico che si instaura tra lo sciatore e colui che, a fronte del pagamento di un prezzo, gli consente di risalire le piste al fine di discenderne con gli sci o lo snowboard. Al riguardo, in dottrina si riconosce la responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c. nell'ipotesi in cui l'incidente si verifichi durante la risalita.
In particolare, si afferma che la disciplina dettata dall'art. 1681 c.c.vada applicata solo nell'ipotesi in cui il trasporto venga effettuato, esclusivamente, e totalmente, a opera del vettore senza alcuna collaborazione da parte del trasportato, come accade, ad esempio, nel trasporto in seggiovia. Non così, invece, allorquando il trasporto richieda la collaborazione attiva del trasportato, come accade nell'ipotesi di trasporto mediante sciovia, dal momento che in questo caso il gestore si limita a fornire la pista di risalita, l'energia di trazione e, solo in via eventuale ed accessoria, l'aiuto per l'aggancio e lo sgancio, mentre è l'attività compiuta dall'utente a costituire il trasporto.
In questo caso, infatti, si sarebbe in presenza di un contratto atipico con onere della prova a carico del danneggiato
Tale ricostruzione, però, lascia insoluto il vero problema, rappresentato dalla natura della responsabilità, in un'ipotesi assolutamente peculiare, quale l'esercizio dell'attività sciistica complessivamente intesa.
Il punto maggiormente dibattuto, in dottrina e in giurisprudenza, riguarda difatti proprio la natura della responsabilità del gestore dell'impianto di risalita nell'ipotesi - tutt'altro che rara - in cui l'incidente si verifichi non già durante la salita ma nel corso della discesa.
È proprio questo il caso in cui tutte le teorie volte a scindere i vari momento del rapporto negoziale tra sciatore e gestore in altrettanti e autonomi rapporti giuridici prestano il fianco a critiche e comunque risultano inadeguate, per un verso, alla migliore tutela dello sciatore e, per l'altro, a evitare di aggravare oltremodo la responsabilità del gestore chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e per di più tenuto a un obbligo di risultato.
Né soddisfa il tentativo fatto dalla giurisprudenza di attribuire natura contrattuale alla responsabilità del gestore per i danni che si verifichino durante la risalita e natura extracontrattuale per quelli che si verifichino durante la discesa.
Tale orientamento si scontra con la realtà dei fatti, poiché è del tutto evidente che l'utente che richiede il trasporto non stipula un contratto, ne a se stesso, ma destinato alla fruizione delle piste per la discesa, richiedendo, inoltre, che le piste siano sicure (in caso contrario egli potrebbe recarsi con qualunque mezzo in qualsiasi luogo innevato e discenderne con gli sci), controllate e corredate dai servizi necessari alla sicurezza e al comfort.
L'intuizione della complessità del negozio stipulato tra lo sciatore e il gestore ha indotto alcuni degli interpreti a concepire il rapporto come un contratto di trasporto, sul cui vettore graverebbe, in maniera assolutamente anomala, anche la responsabilità per i danni verificatisi durante la discesa. Tanto in forza della connessione teleologica tra impianto di risalita e piste di discesa, ovvero, secondo altra impostazione, in ragione dell'accessorietà tra il contratto di risalita e l'uso delle piste per la discesa, o, persino, della presupposizione tra la risalita e la successiva fruizione della pista per la discesa.
Invero, tenuto conto della complessità del rapporto negoziale in questione, nonché dell'"atipicità" del contratto di trasporto per la risalita delle piste, reso peraltro obbligatorio dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che vieta di percorrere a piedi le piste di sci, parrebbe che il negozio che si instaura tra il gestore dell'impianto e l'utente possa essere quali.cato come contratto atipico mediante il quale, a fronte del pagamento di un prezzo (che, anche per la sua entità non può certo rappresentare il corrispettivo per il solo trasporto), il gestore assume non solo l'obbligo del trasporto (sia pure con la fattiva collaborazione dell'utente), ma anche quello di assicurare la discesa su piste sicure e protette secondo le indicazioni della legge n. 363/2003, delle norme regionali e locali e delle regole imposte dalla diligenza e prudenza.
In favore dell'unitarietà e della complessità del rapporto depone, anche, la definizione di aree sciabili attrezzate contenuta nell'art. 2 delle legge n. 363/2003, secondo la quale «Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali».
A riprova di quanto sopra, si osserva che l'art. 4 della legge summenzionata pone a carico dei gestori delle aree sciabili, nell'ampia accezione comprensiva tanto delle piste (con la sola eccezione di quelle destinate allo sci di fondo), quanto degli impianti di risalita, la responsabilità civile della regolarità e della sicurezza delle aree medesime, attribuendo loro la responsabilità per i danni subiti dagli utenti e dai terzi in relazione all'uso delle aree summenzionate.
La norma, infine, pone a carico del gestore delle aree suddette, in maniera indifferenziata, l'obbligo di stipulare apposito contratto di assicurazione.
La definizione del contratto in questione come contratto atipico, per un verso pone l'utente al riparo dai rischi connessi all'onere probatorio scaturente dall'applicazione dell'art. 2043 c.c., mentre, per l'altro, esclude che il gestore dell'impianto di risalita debba rispondere, ai sensi dell'art. 1681 c.c., dei danni verificatisi durante la discesa, sempre e comunque, persino quando la gestione della pista da sci sia affidata a un soggetto terzo.
Difatti, qualora si accedesse a una delle tesi sopra riportate che mirano a estendere la disciplina dettata dall'art. 1681 c.c.anche alla fase della discesa, il gestore dell'impianto di risalita risponderebbe nei confronti del danneggiato anche per la colpa del gestore della pista di sci; né la gestione dei due impianti affidata a soggetti diversi pare elemento idoneo a incidere sulla natura del contratto. A favore della natura contrattuale e dell'atipicità del rapporto militano, infine, le varie leggi regionali che riservano la gestione delle piste ai gestori degli impianti.
Così delineata la natura della responsabilità, il caso fortuito, rappresentato dall'evento esterno improvviso e imprevedibile, che può anche coincidere con il fatto del terzo o dell'utente medesimo, rappresenta un fatto idoneo a far venire meno la responsabilità del gestore che, obbligato contrattualmente ma non in veste di vettore, per andare esente da responsabilità dovrà dare dimostrazione del caso fortuito.
Ricondotto il negozio nell'ambito contrattuale atipico, può trovare soluzione anche la questione relativa all'inizio e al termine del periodo di responsabilità del gestore.
Tale periodo non può iniziare con l'acquisto del biglietto - che teoricamente potrebbe essere acquistato anche diversi giorni prima dell'utilizzo - né può concludersi con l'abbandono della sciovia, ma decorre dall'inizio delle fasi necessarie all'uso del mezzo di trasporto per la risalita e termina con l'abbandono della pista di sci.


Considerazioni conclusive
Il contrasto tuttora non sanato esistente in dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura del contratto instaurato tra l'utente e il gestore e in ordine alla natura della conseguente responsabilità di quest'ultimo rivela che il ricorso a ipotesi tipiche non risulta soddisfacente a regolare la materia specifica, connotata da peculiarità non rinvenibili nei tipi contrattuali codificati.
Perciò sembra maggiormente rispondente alle esigenze della materia attrarre la stessa nell'ambito del contratto e della responsabilità contrattuale, rendendola, però, autonoma dalle regole dettate per tipi contrattuali differenti o solo parzialmente coincidenti con le attività legate all'esercizio delle discipline sciistiche.
Interessante, a tal proposito, risulta la sentenza del Tribunale di Cuneo del 14 gennaio 2009, mediante la quale il Giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni di uno sciatore .nito fuori pista dopo una caduta e arrestatosi contro un albero posto al margine del tracciato.
Dopo avere affermato che la natura del negozio intercorrente tra l'utente e il gestore è contrattuale e che la causa dello stesso consiste non nel solo trasporto ma in un'attività ben più complessa, consistente nella risalita finalizzata alla discesa su piste sicure, il Tribunale ha puntualmente delimitato l'ambito di tale responsabilità distinguendo tra rischi naturali tipici, accettati dall'utente e inidonei a fondare la responsabilità del custode, e rischi atipici, che devono essere eliminati dal gestore pena la sua responsabilità.
Il Tribunale, in proposito, ha affermato che il comprensorio sciistico comprende componenti naturali quali i pendii, gli alberi, le rocce, la stessa neve e, comunque, subisce l'influsso della componente climatica tipicamente invernale.
Tali elementi, ineliminabili perché connessi alla stessa area sciistica, rappresentano altrettante situazioni di rischio naturale esterno, ordinariamente esistenti e ai quali lo sciatore, esercitando l'attività sportiva, accetta di esporsi non potendo trasferire ad altri il rischio summenzionato.
Perciò non può richiedersi al gestore l'eliminazione del rischi naturali tipici, quali la presenza di zone alberate ai lati della pista, la presenza di tratti nevosi di differenze consistenza, la mutevole pendenza della pista. In questi casi, qualora la presenza di tali elementi non sia di immediata percezione, è sufficiente che il gestore provveda alla loro segnalazione.
Rappresenta un preciso obbligo del custode, invece, l'eliminazione di ostacoli artificiali o anomali (quali oggetti caduti sulla pista o arbusti cresciuti sulla stessa) ovvero la segnalazione e l'approntamento di misure di protezione, come la recinzione con reti, idonee a impedire incidenti.

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