Società

Sindaci di società, quando scatta la responsabilità

Sempre più frequenti le richieste di risarcimenti (anche non proporzionate ai compensi) verso i «controllori». Le due prove richieste dalla Cassazione

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di Antonio Iorio

Sono sempre numerose le azioni di responsabilità promosse nei confronti dei sindaci delle società e il tema è ritornato di attualità per l’annuncio (da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano agli Stati generali dei commercialisti) di una norma allo studio volta a limitare la responsabilità patrimoniale dei membri dell’organo di controllo.

Si tratta di una tematica delicata che interessa numerosi professionisti spesso esposti a richieste risarcitorie, anche a distanza di anni, per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori e quindi dei danni subiti da società e creditori per questo comportamento omissivo.

Di frequente, infatti, i curatori (che cumulano le azioni sia dei soci, sia dei creditori) promuovono azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita.

La maggior parte di queste azioni contro l’organo di controllo ha per oggetto casi di culpa in vigilando (articolo 2407 comma 2 del Codice civile) in base alla quale i sindaci rispondono in solido con gli amministratori per fatti e omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe verificato se i primi avessero correttamente adempiuto ai propri doveri (si vedano anche le recenti pronunce della Cassazione nella scheda in alto).

Spesso viene contestata la prosecuzione dell’attività sociale pur in presenza di una causa di scioglimento (in genere riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).

In sostanza il collegio sindacale viene ritenuto responsabile di non aver rilevato tempestivamente la sussistenza della causa di scioglimento della società e di non aver assunto i conseguenti provvedimenti, e quindi di non aver impedito i successivi atti compiuti dagli amministratori.

Trattandosi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui devono ovviamente ricorrere tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità:

1 l’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;

2 l’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore;

3 il nesso causale, da considerare esistente se il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

Il nesso, in particolare, deve essere provato evidenziando che l’omessa vigilanza sia stata la causa del danno: se il sindaco si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza conferiti dall’ordinamento e alla diligenza pretesa, il danno sarebbe stato evitato.

A chi spetta la prova

La prova dell’esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità al comportamento illegittimo dei sindaci della società spetta all’attore (curatore), dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.

Il sindaco deve invece dimostrare la non imputabilità dell’evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge.

Al contrario, si verifica l’inversione dell’onere probatorio, e quindi deve essere il sindaco a provare il nesso causale e non più l’attore, soltanto in ipotesi di mancanza ovvero irregolare tenuta delle scritture contabili che rendano concretamente impossibile al curatore di fornire la relativa dimostrazione.

Le polizze

La quasi totalità dei professionisti che assumono incarichi in collegi sindacali ha una copertura assicurativa per cautelarsi da eventuali azioni di responsabilità, peraltro a fronte di compensi spesso minimi.

Tuttavia, questa cautela sembra spesso rappresentare una delle principali ragioni delle azioni dei curatori: la copertura garantisce infatti, in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, anche se di gran lunga inferiori alle iniziali pretese.

Quindi una eventuale riduzione di responsabilità patrimoniale (ad esempio in percentuale rispetto al compenso del sindaco) potrebbe riequilibrare la situazione anche per evitare che l’azione di risarcimento rappresenti un modo per apportare risorse all’attivo fallimentare e non lo strumento per aggredire professionisti realmente responsabili di aver omesso i controlli.

LE ULTIME SENTENZE SUI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI

1
I comportamenti omissivi

Nella bancarotta

Nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati dell'amministratore può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo, poiché tale controllo non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione. Deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione ovvero estendersi al contenuto della gestione sociale in virtu’ del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali

Cassazione penale, sentenza n. 20867/2021

2
La conoscenza delle spese

In fase di dissesto

Sono responsabili i sindaci che hanno avuto contezza delle spese di sponsorizzazione in un momento in cui la situazione di dissesto della società era palese e che quindi avrebbero dovuto esercitare il relativo controllo volto a impedire tale esborso. In sostanza pur in presenza di una causa di scioglimento della società, il presupposto per configurare la responsabilità omissiva dei sindaci è che l'atto gestorio dannoso fosse da questi anche conosciuto

Cassazione, sentenza 2177/2023

3
L’obbligo di vigilanza

Sugli atti

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell’individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive ma nell'omesso controllo, cui gli amministratori e i sindaci tutti erano tenuti, quanto ad atti che avevano comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società

Cassazione, sentenza 7380/2023

4
L’onere della prova

Nell’azione di responsabilità

In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve fornire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio

Cassazione, sentenza 30383/2022

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a cura di Alessandro Benedetti, Nicolino Gentile e Gianluca Bellino

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