Civile

Società capofila obbligata al revisore

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di Angelo Busani

Se la Srl Alfa controlla la Srl Beta e Beta controlla la società Gamma (quest'ultima soggetta a revisione legale), Alfa deve nominare l'organo di controllo (o il revisore) in quanto «controlla», sia pur indirettamente, «una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 2, lett. b del Codice civile). Alla nomina dell'organo di controllo (o del revisore) non deve invece procedere Beta in quanto la “catena” di controllo tra Alfa, Beta e Gamma permette di non considerare Beta (in quanto controllata da Alfa) quale controllante di Gamma.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa B, presidente e relatore Mambriani) nella sentenza n. 4115 del 29 aprile 2019, pubblicata solo di recente.

Il caso esaminato è quello di una società (Gamma) partecipata al 74% da Beta, la quale, a sua volta, era partecipata al 100% da Alfa.

Il problema da risolvere era individuare, essendo Gamma società soggetta all'obbligo di revisione legale, quali, tra le società a essa sovrastanti, fossero soggette all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore legale) in quanto, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2, lett. b), del Codice civile, all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore legale) è soggetta la Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti».

Ora, tra la capogruppo Alfa e la sottostante Gamma esisteva indubbiamente una situazione di controllo “indiretto” per il tramite di Beta, titolare del 74% del capitale sociale di Gamma. Infatti, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, è controllata la società in cui «altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» (comma 1) precisandosi che, ai fini che precedono «si computano anche i voti spettanti a società controllate» (comma 2).

Quindi, che Alfa dovesse nominare il proprio organo di controllo (o revisore legale) perché aveva il controllo indiretto di Gamma (società soggetta a revisione legale) non poteva essere in discussione.

Ma anche Beta, in quanto titolare del 100% del capitale sociale di Gamma, avrebbe dovuto nominare un proprio organo di controllo (o un revisore legale) ? La risposta del Tribunale di Milano è negativa, sulla base dell'assunto che «la società partecipata» (Gamma) «da società» (Beta) «a sua volta partecipata da altra società» (Alfa) «è controllata soltanto da quest'ultima» (Alfa), la quale «dunque controlla tanto l'ultima società della catena» (Gamma) «quanto le intermedie» (Beta) «e non dalla diretta partecipante» (Beta).

Tribunale di Milano – Sezione imprese – Sentenza 29 aprile 2019 n.4115

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