Le imprese partecipate al 50% da due soci (le c.d. società “fifty-fifty”) hanno spesso un Consiglio di Amministrazione composto in egual misura dai rappresentanti di ciascun socio. Questo equilibrio, se da un lato garantisce parità di trattamento tra i soci, dall’altro espone la società a un rischio molto concreto: quello dello stallo decisionale (o deadlock), ossia l’impossibilità per il Consiglio di adottare decisioni perché non si raggiunge la maggioranza (il c.d. “quorum”, cioè il numero minimo di voti favorevoli) prevista dallo statuto. Questa situazione va tenuta distinta dal diverso caso, meno frequente, in cui l’impasse decisionale non nasce da un equilibrio di fatto tra i soci ma è stata voluta a monte dallo statuto, ad esempio attraverso un diritto di veto attribuito a una minoranza su alcune decisioni. Non ci soffermiamo qui sulle ragioni per cui la governance venga strutturata in questo modo, questione che meriterebbe una trattazione a sé, ma ci concentriamo sui rimedi che lo statuto o un accordo tra i soci possono prevedere per prevenire o superare lo stallo.

Per prevenire o superare questo rischio, lo statuto della società (o un accordo tra i soci, il c.d. patto parasociale) può prevedere apposite clausole “antistallo”, che si dividono in due categorie:

• rimedi interni all’organo amministrativo: tra cui si segnalano le clausole attributive di un voto prevalente (c.d. casting vote, “Amministratore Delegato on/off”), idonee a dirimere il conflitto decisionale.

• rimedi esterni all’organo amministrativo: clausole incidenti sulla composizione o sul funzionamento dell’organo amministrativo (quali simul stabunt simul cadent o “two to hire, one to fire”), nonché quelle che riallocano il potere decisionale, come le clausole ex art. 838 quinquies c.p.c. e la provocatio ad populum di cui all’art. 2479, primo comma, c.c.

I rimedi interni all’organo amministrativo

1. Il casting vote

Tra i rimedi interni allo stallo decisionale, un ruolo centrale è svolto dalle clausole che attribuiscono a un amministratore un voto prevalente in caso di parità (casting vote), configurato come diritto di voto rafforzato operante esclusivamente in presenza di equilibrio numerico.

Questo meccanismo trova fondamento nell’art. 2388, secondo comma, c.c., che lascia allo statuto ampia libertà di stabilire le maggioranze necessarie per le delibere del Consiglio. Dottrina e giurisprudenza di merito ne hanno riconosciuto la legittimità, chiarendo che non si tratta di un “voto doppio”, ma di un «rafforzamento in senso decisorio di una volontà già formatasi e paritaria» . Va tuttavia precisato che questa validità è sicuramente riconosciuta se la clausola opera solo in casi di stallo specifici e predeterminati dallo statuto; è invece più discussa una clausola che, senza questi limiti, attribuisca il voto prevalente in via generale su qualsiasi delibera del Consiglio.

Particolarmente discusso è il ricorso al casting vote nei consigli composti da due soli amministratori. Secondo un orientamento, tale meccanismo finirebbe per svuotare la collegialità, riducendo l’organo a una dimensione sostanzialmente monocratica. In senso contrario, si osserva come la collegialità richieda la partecipazione al procedimento deliberativo, e non necessariamente il concorso di più volontà nella decisione, restando comunque rilevante il ruolo del secondo amministratore ai fini dell’impugnazione e dell’esonero da responsabilità.

Sul piano operativo, si segnalano alcune varianti: il rotating casting vote, che prevede l’alternanza del potere dirimente tra gli amministratori, e l’independent tie-breaking vote, che lo attribuisce a un soggetto indipendente per preservare l’equilibrio tra le parti.

Resta infine un aspetto pratico da non trascurare: cosa succede se l’amministratore titolare del voto prevalente si astiene? Per evitare che lo stallo si riproponga comunque, è opportuno che la clausola preveda espressamente il trasferimento del potere dirimente a un altro amministratore, oppure stabilisca che le astensioni volontarie non vengano conteggiate ai fini del raggiungimento del quorum.

  • 2. L’Amministratore Delegato on/off

Una variante più articolata è rappresentata dall’Amministratore Delegato “on/off”, i cui poteri su specifiche materie si attivano esclusivamente al verificarsi di una situazione di stallo, accertata secondo le modalità statutarie (ad es. verbalizzazione dell’esito negativo della riunione). Una volta accertato lo stallo, l’Amministratore Delegato diviene operativo, fermo restando il potere del consiglio di riassumere la decisione qualora il conflitto venga meno.

La dottrina ha inoltre prospettato il modello dell’Amministratore Delegato anti‑stallo a operatività ciclica, nel quale il potere decisionale è attribuito a rotazione, assicurando nel tempo un equilibrio tra le parti.

I rimedi esterni all’organo amministrativo

  • 1. La clausola simul stabunt simul cadent

Tra i rimedi che incidono sulla composizione del consiglio, spicca la clausola simul stabunt simul cadent (ammessa sia per S.p.a. che per S.r.l., e riconosciuta di recente dalla Cassazione anche per le società che adottano il sistema dualistico) che consente allo statuto di prevedere la decadenza dell’intero consiglio al venir meno di alcuni dei suoi componenti imponendo la convocazione dell’assemblea per il rinnovo integrale del consiglio ed escludendo ogni forma di cooptazione parziale.

La funzione antistallo della clausola è duplice:

• funge da deterrente: ciascun amministratore, sapendo che le proprie dimissioni travolgono l’intero consiglio, è incentivato a ricercare soluzioni condivise piuttosto che estremizzare le contrapposizioni.

• garantisce che, in caso di rottura degli equilibri, l’assemblea ridefinisca l’intera governance.

Un aspetto tecnico particolarmente rilevante riguarda la c.d. “prorogatio”, ossia la permanenza in carica, seppur temporanea, di alcuni amministratori nel periodo che intercorre tra l’attivazione della clausola e la nomina del nuovo Consiglio da parte dei soci. Occorre infatti stabilire chi resti a gestire l’ordinaria amministrazione della società in questo intervallo. La prassi individua tre possibili soluzioni:

a) prorogatio limitata ai soli amministratori non dimissionari, se rimane in carica la maggioranza dell’organo amministrativo;

b) prorogatio estesa a tutti i componenti dell’organo amministrativo inclusi i dimissionari;

c) prorogatio limitata ai soli amministratori non dimissionari, anche se non rimane in carica la maggioranza dell’organo amministrativo.

Nonostante il secondo orientamento appaia ad oggi prevalente, la tesi della prorogatio generalizzata a tutti gli amministratori pare soluzione preferibile in ottica di stallo decisionale al fine di impedire prevaricazioni degli amministratori non dimissionari su quelli dimissionari soprattutto nel caso di nomina da parte di soci paritetici.

Tuttavia, dallo Studio notarile emerge l’opportunità che la clausola statutaria simul stabunt simul cadent disciplini espressamente il tema, prevedendo, in via preferibile, una prorogatio generalizzata accompagnata da poteri limitati all’ordinaria amministrazione, al fine di evitare squilibri e iniziative unilaterali degli amministratori rimasti in carica.

  • 2. La clausola two to hire, one to fire

Di matrice anglosassone, la clausola two to hire, one to fire (“due per nominare, uno per revocare”) prevede che la nomina degli amministratori avvenga con il consenso congiunto dei soci paritetici, mentre ciascuno di essi conserva individualmente il potere di revocare uno o più componenti del consiglio.

Tale meccanismo incentiva una gestione equilibrata, poiché gli amministratori, essendo esposti alla revoca anche da parte di un singolo socio, sono indotti a non privilegiare le istanze di una sola parte. Resta invece necessaria la convergenza di entrambi i soci nella fase di nomina dei sostituti.

  • 3. La provocatio ad populum nelle s.r.l.

Nelle S.r.l., un rimedio alternativo consiste nel trasferire ai soci la decisione gestoria rimasta bloccata in Consiglio, ai sensi dell’art. 2479, primo comma, c.c. Va precisato che, anche quando la decisione viene presa dai soci, resta comunque agli amministratori il compito di darvi concreta attuazione: i soci decidono, ma sono sempre gli amministratori a dover eseguire quanto deciso. La clausola statutaria può inoltre prevedere un meccanismo automatico di attivazione di questo rimedio, senza necessità di un’iniziativa formale dei soci, e può persino attribuire tale potere a un singolo socio, tramite un diritto particolare ex art. 2468, terzo comma, c.c., il cui esercizio sia subordinato al verificarsi di uno stallo previamente e oggettivamente accertato.

  • 4. Il terzo arbitratore gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c.

Lo Studio esamina inoltre lo strumento previsto dall’art. 838‑quinquies c.p.c., che consente agli atti costitutivi di s.r.l. di deferire a uno o più terzi i contrasti insorti tra i soggetti titolari del potere gestorio.

Tale meccanismo si distingue dalla provocatio ad populum, in quanto la risoluzione dello stallo è rimessa a un soggetto esterno, evitando il trasferimento del conflitto in sede assembleare e il conseguente rischio di mera traslazione dell’impasse dall’organo amministrativo ai soci.

La definizione del trigger event

Come abbiamo visto, esistono diverse clausole che, a seconda dei casi, possono permettere di superare le situazioni di stallo. Ma l’aspetto più delicato, sul piano pratico, è definire con precisione il c.d. “trigger event”, cioè l’evento specifico al cui verificarsi la clausola antistallo scatta automaticamente. Non è un dettaglio secondario: una clausola scritta in modo vago è spesso fonte di contenzioso, perché lascia margini di incertezza su quando davvero il rimedio possa essere attivato.

Lo Studio individua, pertanto, i requisiti che una corretta clausola di trigger deve cumulativamente avere:

  • a) definitività dello stallo (non occasionale e transeunte);
  • b) oggetto rilevante (il dissidio deve riguardare decisioni essenziali per la vita della società). Il mondo anglosassone impiega i seguenti modelli

- a. all matters: qualsiasi decisione può innescare il meccanismo;

- b. all matters with qualifications: escluse le materie di ordinaria amministrazione, rilevante solo il contrasto su questioni fondamentali o che superino una soglia di valore;

- c. reserved deadlock matters: elencazione specifica delle materie rilevanti;

d. designated deadlock matters: l’amministratore individua di volta in volta la questione come rilevante per un determinato periodo;

  • c) consecutività degli insuccessi deliberativi.

La clausola deve inoltre ancorarsi a parametri oggettivi, numero di riunioni infruttuose, durata dello stallo, soglie di valore economico, e non a formule aperte come «dissidio insanabile» o «stato di crisi», che si prestano a usi strumentali.

Un’ultima notazione merita il rapporto tra stallo gestorio e sorte della società. A differenza dell’assemblea, per la quale la legge prevede espressamente lo scioglimento in caso di impossibilità di funzionamento, non esiste una norma equivalente per il Consiglio di Amministrazione: dottrina e giurisprudenza restano divise sul se, e a quali condizioni, uno stallo consiliare prolungato possa comunque condurre allo scioglimento della società. Per evitare questa incertezza, può essere opportuno prevedere direttamente in statuto che lo stallo gestorio grave e persistente costituisca causa di scioglimento, oltre alle clausole antistallo sopra descritte.

Conclusioni

La scelta tra questi strumenti non è neutra e richiede una valutazione attenta degli interessi in gioco, della struttura della compagine sociale e della tipologia di decisioni su cui il conflitto è statisticamente più probabile. Una clausola mal costruita, troppo generica nel trigger, troppo draconiana nel rimedio, o priva di raccordo con le altre previsioni statutarie, rischia di trasformarsi essa stessa in uno strumento di abuso, anziché di presidio della continuità aziendale. Va inoltre ricordato che, anche quando la clausola è scritta correttamente, la sua concreta attivazione resta sempre soggetta al limite generale di buona fede: la Cassazione ha infatti chiarito, con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, che un suo utilizzo strumentale, ad esempio per estromettere un amministratore sgradito anziché per gestire un reale stallo, non è legittimo.

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*Vanessa Wagner, avvocato, associate partner, Rödl e Cecilia Vassetti, avvocato, associate, Rödl

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