Società di persone estinta prima del giudizio, inammissibile l'estensione della domanda nei confronti del socio
A parere della Corte d'Appello di Napoli (sentenza n. 2144/2023) l'estensione della domanda nei confronti di un socio di società estinta, benché intervenuto nel medesimo giudizio, costituisce una inammissibile mutatio libelli
A mente dell'art. 2945 c.c., l'iscrizione della cancellazione delle società dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue la società ma non i rapporti giuridici ad essa facenti capo, i quali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono in maniera limitata ovvero senza limiti a seconda dei casi.
Tale norma trova applicazione non solo per le società di capitali ma anche per le società cd di "persone" e le cooperative, non per l'imprenditore individuale per il quale non vi è distinzione con la persona fisica e l'estinzione, così come la prosecuzione, sono legate esclusivamente all'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Ciò premesso, nel presente contributo vengono analizzati gli effetti processuali scaturenti dalla estinzione di una società di persone prima del giudizio nel quale interviene spontaneamente il socio.
Sul punto, la Corte di Cassazione nella nota sentenza a SS.UU. n. 6070/2013 , ha ribadito come la cancellazione dal registro delle imprese comporti l'estinzione della società cancellata, privando la stessa della capacità di stare in giudizio.
Nel solco di tale pronuncia, la Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., con la sentenza n. 2144/2023 , qui in commento, ha evidenziato che l'estinzione della società:"…qualora intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cpc, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte dei soci o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc…".
Nel caso in cui l'estinzione non venga dichiarata in corso di giudizio, l'eventuale impugnazione della sentenza, deve provenire e/o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci e/o contro di essi, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Peraltro, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte d'appello di Napoli, la società convenuta era stata cancellata dal registro delle imprese ben prima dell'introduzione del giudizio, al quale aveva, in ogni caso, partecipato il socio, intervenuto al solo fine di far dichiarare l'estinzione della persona giuridica.
Sul punto, la Corte, sulla scorta dei principi sin qui richiamati, ha confermato la inammissibilità della domanda rivolta nei confronti di un soggetto estinto (società), a nulla rilevando la partecipazione al giudizio del socio, nei cui confronti il ricorrente aveva chiesto l'estensione del contraddittorio e della domanda proposta, in quanto il socio non avrebbe potuto rispondere in proprio dei crediti rivendicati pur essendo parte del processo.
Ed infatti, secondo il giudice di seconde cure, l'estensione della domanda nei confronti di un socio di una società estinta, benché intervenuto nel medesimo giudizio, costituisce una inammissibile mutatio libelli, posto che non essendo l'estinzione della società intervenuta in corso di causa, ma prima, la domanda avrebbe dovuto ab origine essere proposta nei confronti dei soci superstiti, dal momento che alcuna efficacia sanante può essere attribuita al detto intervento in presenza di una carenza originaria dell'atto introduttivo.
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*A cura dell'Avv. Gerardo Mauriello, Studio Legale Mauriello - Specializzato in Diritto Civile e del Lavoro
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