Società

Società di persone: per l'azione di risarcimento contro l'amministratore in caso di fuoriuscite patrimoniali basta allegare l'inadempimento

L'ordinanza 12567 della Cassazione è una buona occasione per ricostruire gli orientamenti su questi tipi di condotte

di Mario Finocchiaro

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo di una società di persone, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali (come quelli eventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria. Lo hanno affermato i giudici della prima sezione della Cassazione con l’ordinanza 12 maggio 2021 n. 12567 (Presidente Scaldaferri; Relatore Falabella)

 

L’evoluzione dell’orientamento in questione

Nello stesso senso con riguardo alle società di capitali, la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 Cc, modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della business judgement rule, secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 Cc, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, Cc, Cassazione, sentenza 31 agosto 2016, n. 17441, in Giurisprudenza commerciale, 2017, II, p. 842, con nota di Piazza P., La cassazione torna sulla responsabilità degli amministratori senza deleghe; problemi risolti e questioni ancora aperte, nonché in Giur. it., 2017, p. 386, con nota di Gagnasso O., e Riganti F., L'obbligo di agire in modo informato a carico degli amministratori deleganti, in Società, 2017, p. 217, con nota di Serafini S., Responsabilità degli amministratori non operativi: dal dovere di vigilanza al dovere di informarsi solo in presenza di segnali di allarme.

Nel senso che l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti, Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2975, che ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori.

Analogamente, la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alla giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa, Cassazione, sentenza 10 agosto 2016, n. 16952, che ha confermato la sentenza impugnata, che, attraverso l'esame del bilancio sociale, della relazione critica dei sindaci e delle divergenze esistenti con il bilancio fallimentare, aveva affermato la responsabilità dell'amministratore della società fallita quanto alla distrazione del magazzino contestatagli e da lui non convincentemente giustificata.

In tema di società di persone, nel senso che il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 Cc, alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società, Cassazione, ordinanza, 4 luglio 2018, n. 17489, nonché sentenza 31 dicembre 2013, n. 28806.

Per il rilievo che nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 Cc, ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni, Cassazione, sentenza 25 gennaio 2016, n. 1261, in Giurisprudenza italiana, 2016, p. 2436, con nota di Morino E., Note sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. nelle società di persone.

Gli altri riferimenti nella società di persone

Per altri riferimenti cfr., altresì, nel senso che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 Cc ed in applicazione analogica dell'art. 2395 Cc, esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori, Cassazione, sentenza 25 luglio 2007, n. 16416, in Foro it., 2007, I, c. 3393, che ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale.

In dottrina, in margine a Cassazione, sentenza 25 luglio 2007, n. 16416, cit., tra i numerosi contributi, D’Angelo F., La responsabilità degli amministratori di società di persone alla luce della riforma delle società di capitali, in Giurisprudenza commerciale, 2009, II, p. 436; Ntuk Effiong L., L'azione individuale di responsabilità nelle società di persone, in Società, 2009, p. 607.



 

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