Civile

Società quotate: quote rosa calcolate per difetto se i due quinti sono impossibili

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di Angelo Busani

Risolto con un’operazione aritmetica il rebus delle “quote rosa” degli organi delle società quotate (che Il Sole 24 Ore ha segnalato il 7 gennaio): quando il calcolo dei due quinti non si rende applicabile (è il caso del collegio sindacale composto da tre componenti), si procede ad arrotondamento per difetto, fermo restando l’arrotondamento per eccesso in ogni altro caso. Lo afferma la Consob nella comunicazione 1/20 di ieri.

Il sistema normativo
Per capire meglio la questione, occorre ripercorrere le recenti vicende normative che hanno interessato la materia delle quote di genere, materia disciplinata dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Dlgs 58/1998 (il cosiddetto Tuf), che ha avuto una movimentata fine 2019:

- la legge di conversione 157/2019 del decreto fiscale (Dl 124/2019, articolo 58-sexies), ha modificato - con vigore dal 25 dicembre 2019 - i commi del Tuf, allungando da tre a sei mandati consecutivi la vigenza della normativa in base alla quale gli statuti delle società quotate devono contenere la previsione delle “quote rosa” (quando la normativa sulle quote venne introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 120/2011, nota come legge Golfo-Mosca, se ne stabilì la vigenza all’incirca per nove anni, con l’obiettivo che il sistema “digerisse” questo principio e che, dopo alcuni anni di acquisita “abitudine”, l’equilibrio dei generi divenisse un fatto scontato senza più dover essere imposto per legge);

- senonché, con i commi 302-304 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (la 160/2019, in vigore dal 1° gennaio), è stato disposto che, confermandosi la vigenza della normativa sulle “quote rosa” per sei (e non più per tre) mandati consecutivi:

- quanto alla composizione dei consigli di amministrazione, «il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti» (la norma previgente sanciva, invece, che il genere meno rappresentato dovesse ottenere «almeno un terzo degli - amministratori eletti»);

- quanto alla composizione dei collegi sindacali, «il genere meno rappresentato» deve ottenere «almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale» (precedentemente era disposto che al genere meno rappresentato fosse riservato «almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale»);

- il nuovo «criterio di riparto di almeno due quinti... si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» (pertanto, le società i cui organi scadano, nella primavera 2020, con l’approvazione del bilancio 2019, devono preordinarsi per modificare i propri statuti e per indire elezioni dei propri organi secondo queste nuove norme).

A sua volta, il regolamento Consob 11971, all’articolo 144-undecies, comma 3, prescrive di procedere con arrotondamenti per eccesso: applicando i due quinti a un cda di 12 membri, si ottiene 4,8 e, quindi, o si eleggono sei uomini e sei donne oppure almeno cinque componenti devono essere di un genere diverso dagli altri sette.

I vincoli della matematica
Senonché il ragionamento (che funziona pure per i collegi sindacali composti da cinque componenti: lì infatti si può fare 3+2, ma sono il 6% dei casi) si arena quando il collegio sindacale è composto, come capita per il 94% delle società quotate, da tre componenti: applicando la frazione di 2/5 al numero 3 si ottiene 1,2 e, quindi, la matematica fa scoprire che (dovendosi procedere con arrotondamento per eccesso) la normativa di fine 2019 è stata sbagliata: se due devono essere maschi, non basta una sola femmina e, viceversa, se ci sono due femmine un solo maschio non è sufficiente. Insomma, un cane che si morde la coda.

La Consob, dunque, corre ai ripari: osservando che non è possibile interpretare la legge come se imponesse in ogni caso di formare i collegi sindacali con cinque componenti, allora si deve procedere ritenendo che la legge non si rende applicabile nel caso in cui il collegio sia composto da 3 membri. In quest’ultimo caso, l’arrotondamento si fa per difetto e non per eccesso.

Il quadro

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