Sì alla revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale se non è stata devoluta con impugnazione. Così la Cassazione con la sentenza 36460/2024.
LA MASSIMA
Processo penale - Reato continuato - Richiesta di revoca sospensione condizionale della pena - In executivis - Non oggetto di specifica impugnazione - Ammissibilità.(Cp, articoli 164 e 168; Cpp, articolo 674)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione».
La questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio trae spunto da un'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena applicata in primo grado, in assenza di un casellario giudiziale aggiornato. Ciò non aveva permesso al giudice di prime cure di accorgersi che (l'allora) imputato aveva in precedenza riportato ben cinque sentenze di condanna a pena detentiva per delitto, ottenendo...


