Sì alla revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale se non è stata devoluta con impugnazione. Così la Cassazione con la sentenza 36460/2024.
La questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio trae spunto da un'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena applicata in primo grado, in assenza di un casellario giudiziale aggiornato. Ciò non aveva permesso al giudice di prime cure di accorgersi che (l'allora) imputato aveva in precedenza riportato ben cinque sentenze di condanna a pena detentiva per delitto, ottenendo...
Argomenti
I punti chiave
- I due diversi orientamenti di legittimità
- Il decisum delle Sezioni Unite: la ratio legis e l'equivoco sulla natura obbligatoria della revoca
- Senza devoluzione non scatta la preclusione per il giudice dell'esecuzione
- La corretta lettura della «valutazione implicita»
- Svelata la manipolazione interpretativa: nessuna cognizione extra devolutum della revoca della sospensione condizionale
- La rimediabilità dell'errore in sede esecutiva non implica il superamento dei limiti della devoluzione dell'appello
- Rilievi conclusivi