Società

Sostenibilità e nuove frontiere di responsabilità degli amministratori

Dalla implementazione della sostenibilità e più in generale degli obiettivi ESG nei piani strategici e industriali alla predisposizione degli assetti organizzativi dell’impresa, si misurano i doveri di comportamento degli amministratori e le loro responsabilità

Sustainability Leader with a Man Having a Head Start

di Cristina Pagni*

I Principi di corporate governance dell’OCSE e del G20 approvati e pubblicati nel settembre 2023 offrono uno spunto di riflessione in materia di ruolo e responsabilità dell’organo amministrativo e sostenibilità con riguardo alle società di capitali.

I Principi si rivolgono ai legislatori e ai soggetti dotati di potestà regolamentare dei Paesi membri dell’OCSE e del G20 -tra cui l’Italia- affinché modifichino e/o integrino il rispettivo sistema nazionale per il governo societario, ma una parte di essi (sezioni quarta, quinta e sesta), anche direttamente agli operatori (società di capitali, con i loro amministratori, azionisti e finanziatori) del mercato.

La sezione relativa alla “ Sostenibilità e Resilienza ” (introdotta ex novo nella più recente versione dei Principi) fornisce indicazioni adottabili negli atti costitutivi e negli statuti delle società nonché una guida per gli amministratori in vista del perseguimento del “ successo sostenibile ” previsto nel Codice di Corporate Governance.

Il presupposto dal quale muove è che il contesto normativo del governo societario dovrebbe fornire incentivi affinché le società e i loro investitori prendano decisioni e gestiscano i rischi in modo da contribuire alla sostenibilità e alla resilienza delle stesse società. Il punto è declinato quindi in una serie di principi guida.

Uno di questi in particolare (VI.C) è rilevante nella prospettiva del ruolo e delle responsabilità degli amministratori e richiede che le norme di governo societario assicurino che gli amministratori tengano in dovuta considerazione i più significativi rischi e opportunità di sostenibilità nell’esercizio delle loro funzioni di revisione, supervisione e guida del governo societario, dell’informativa al mercato, della strategia aziendale, della gestione dei rischi e del controllo interno. Il suddetto principio trova sponda in altro principio (V.D.2) previsto nella sezione riguardante la responsabilità dell’organo amministrativo e che prevede i doveri degli amministratori in materia di controllo e gestione dei rischi tra cui quelli in materia di sostenibilità.

I Principi OCSE-G20 e in particolare per quanto qui più interessa quelli (VI.C e V.D.2) appena richiamati, fanno eco al quadro normativo europeo in evoluzione negli anni più recenti. Si ricordi in particolare la Direttiva Corporate Sustainability Reporting, sull’obbligo di rendicontazione in materia di sostenibilità, che richiede informazioni in merito ai rischi e alle opportunità collegati alla sostenibilità, nonché in merito alla analisi di materialità e alle politiche e azioni adottate per gestire impatti, rischi e opportunità collegati alla sostenibilità. Si rammenti inoltre laProposta di Direttiva relativa al dovere di due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità che è attualmente in fase di trilogo e che nello specifico pone specifici doveri in capo ai membri del consiglio di amministrazione delle imprese che ricadono sotto questa direttiva di stabilire e supervisionare l’implementazione della due diligence e di integrarla nella strategia aziendale: in tema di sostenibilità trattasi in particolare di doveri fiduciari degli amministratori i quali, nell’adempiere il dovere di agire nell’interesse della società, devono tener conto delle conseguenze in termini di sostenibilità delle decisioni che assumono con riguardo alle problematiche ambientali, sociali e del personale.

Dai Principi OCSE-G20, al quadro normativo europeo, il quadro di riferimento in materia di sostenibilità e relativi compiti e responsabilità degli amministratori, si completa con i codici di autodisciplina che anzi, per quanto riguarda l’Italia, hanno addirittura anticipato le normative europee e i Principi. In particolare il Codice di Corporate Governance nella sua ultima edizione (2020) ha posto quale obiettivo prioritario e quindi compito dell’organo di amministrazione il perseguimento del “ successo sostenibile ”.

Contigua è la disciplina della società benefit (legge 208/2015) che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo. In questo caso la sostenibilità è recepita (con le declinazioni del caso) negli statuti e atti costitutivi (del resto l’introduzione del successo sostenibile negli statuti si rileva non solo nelle società benefit ma anche in alcune società quotate, come rilevato nelle analisi Assonime).

In questo quadro in rapida e innovativa evoluzione, il ruolo degli amministratori sta assumendo nuove connotazioni e sembrano aprirsi nuove frontiere di responsabilità.

Dalla implementazione della sostenibilità e più in generale degli obiettivi ESG nei piani strategici e industriali alla predisposizione degli assetti organizzativi dell’impresa, si misurano i doveri di comportamento degli amministratori e le loro responsabilità. Ed è in questa prospettiva che è suscettibile di ridefinizione l’applicabilità la Business Judgement Rule . E’ vero che certa giurisprudenza sembra incline a ritenere applicabile la BJR alle scelte organizzative con la conseguenza che l’operato dell’amministratore configura una responsabilità solo qualora si dimostri che la decisione sia stata assunta senza un’adeguata informazione e valutazione dei rischi e senza l’adozione di quelle cautele che l’operazione avrebbe richiesto. Tuttavia laddove gli amministratori non abbiano tenuto conto degli impatti in termini di sostenibilità o non abbiano organizzato l’attività di impresa in modo da implementare gli stringenti obblighi di disclosure e due diligence con la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, i confini della BJR appaiono molto più incerti, posto che la normativa e la regolamentazione vigente impone un percorso guidato agli amministratori nell’effettuare le scelte organizzative corrispondenti con conseguente limitazione della loro discrezionalità.

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*A cura di Cristina Pagni – Partner dello studio legale Withers

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