Famiglia

Sottrazione internazionale di minori, quando cessa lo scontro tra i genitori

La Cassazione, sentenza 3924 depositata oggi, chiarisce che la Convenzione de L’Aia mira a ristabilire la situazione di fatto fino alla decisione delle regole per l’affidamento

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza 3924 depositata oggi, affronta il tema della sottrazione internazionale di minori chiarendo che l’obbligo di riportare il bambino nel paese di residenza abituale è prodromico a qualsiasi decisione sull’affidamento all’uno o all’altro genitore. La Corte parte dal caso di una mamma italiana che aveva portato nel Belpaese il figlio nato in Danimarca e di padre danese. Successivamente, su ordine del tribunale di Milano, la madre lo aveva riportato in Danimarca dove il minore le era stato affidato in via esclusiva dall’autorità locale. Da qui la dichiarazione della cessazione della materia del contendere

Dunque, chiarisce la Corte, non vi è più la necessità, da parte della mamma, di impugnare un provvedimento di merito a lei non gradito (quello emesso dal Tribunale di Milano che disponeva l’immediato rientro in Danimarca), considerato che nel frattempo sono mutate le condizioni della custodia del minore, “perché il giudice danese l’ha attribuito proprio a lei che, quindi, ha il potere di non condurlo più in Danimarca e affidarlo al padre, potendo risiedere legittimamente con il minore in Italia, nella sua piena custodia, così avendo il giudice del minore fatto venir meno il comando, al quale si è attenuto invece il giudice italiano del merito della convenzione dell’ Aja, essendo quell’ordine divenuto all’attualità inefficace”. Di qui la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.

Deve rammentarsi, prosegue la Corte, che, la Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con l. 15.1.1994, n. 64), è finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.

Essa pertanto prescinde completamente dalla esistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo lo scopo esclusivo di tutelare l’affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale, sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana.

Applicando tali principi al caso in esame, prosegue la decisione, “deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere in relazione all’esecuzione dell’ ordine di ritrasferimento del minore nel luogo di residenza abituale dal quale era stato sottratto, tanto che è stata eseguita ormai la riconsegna del minore alla madre, affidataria esclusiva del minore per effetto di provvedimento del giudice danese, divenuto definitivo nell’aprile 2022, e il minore è tornato in Italia di nuovo con la madre, dal dicembre 2022”.

Nell’ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, il provvedimento - urgente - da adottare è unicamente quello volto ad assicurare l’immediata restituzione del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto.

L’accertamento dell’illiceità della sottrazione è dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all’ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.

Peraltro, conclude la sentenza, l’illegittimità del comportamento della madre non potrebbe incidere sui provvedimenti in tema di custodia e affidamento, essendo ormai quelli divenuti definitivi.

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